Staffetta generazionale : I costi dell’operazione possono scoraggiare il datore di lavoro

Le modifiche della legislazione riguardante i fondi bilaterali di solidarietà – La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha già da qualche anno riformato la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, modificando in più punti il decreto legislativo n. 148/2015.

Gli effetti della riforma hanno coinvolto anche i fondi bilaterali di solidarietà, operanti in settori estranei al campo di applicazione della cassa integrazione.

Per le parti sociali firmatarie degli accordi alla base della istituzione di fondi solidarietà bilaterali, ne è derivata l’esigenza di adeguare gli accordi istitutivi dei fondi alle sopravvenute innovazioni legislative

L’esigenza di adeguamento si è avvertita ancor di più a seguito di un ulteriore provvedimento legislativo – il decreto legge n.21/2022/ legge conv. n.51/2022 – anch’esso di modifica del precedente d.lgs. n. 148/2015, recante delle disposizioni che hanno inserito fra le prestazioni facoltative dei fondi bilaterali una prestazione di sostegno della “staffetta generazionale”.

Il predetto decreto legge, come integrato dalla legge di conversione, ha introdotto due novità:

-i fondi possono “… assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni”:  disposizione, questa, aggiunta come lettera c-bis all’art. 26, comma 9, del d.lgs. n. 148/2015 il quale, in generale, tratta delle prestazioni facoltative dei fondi, ossia delle prestazioni che gli accordi istitutivi dei fondi possono – non debbono – prevedere;

-“Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all’articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo”: disposizione, questa, aggiunta all’art. 33, comma 3, del d.lgs. n.148/2015 il quale, in generale, tratta dei contributi da versare ai fondi per il loro finanziamento. 

 

Il recepimento della “staffetta generazionale” – A seguito  delle predette innovazioni legislative, sono stati stipulati accordi e adeguati i regolamenti dei fondi, che qui consideriamo con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei servizi ambientali.

In tale settore,  sono prima intervenuti gli accordi di adeguamento del 27 dicembre 2022 e del 23 giugno 2023, che fra l’altro hanno ampliato la tipologia delle prestazioni del Fondo includendovi la staffetta generazionale.

Poi, in data 29 settembre 2023, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, ha modificato la precedente versione Regolamento del Fondo, che ora fa riferimento alla staffetta generazionale in due punti:

-l’art.6, comma 1/c-bis,  trattando delle prestazioni facoltative del Fondo, riproduce testualmente la previsione di cui al predetto d.l. n. 21/2022: “Il fondo provvede a: …cbisassicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni”;

-nell’art.9 del Regolamento, dedicato al “Finanziamento” del Fondo, è stato inserito un periodo il quale parimenti riproduce quanto il decreto legge ha previsto in tema di finanziamento contributivo: “La staffetta generazionale di cui al precedente articolo 6 comma 1 lettera c bis), è finanziata mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle relative voci di costo, oneri e minori entrate come previsto dall’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.” 

 

Staffetta generazionale : nuova prestazione dei fondi di solidarietà

La circolare Inps n. 85 del 26 luglio 2024 – A seguito dell’insieme delle innovazioni legislative, tradottesi nella revisione del Regolamento del Fondo, l’Inps ha emanato un’ampia e utile  circolare, che analizza l’insieme degli adeguamenti apportati al Regolamento, che la stessa circolare così riassume: “Le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale, all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, alla modifica del tetto aziendale limitatamente ai datori di lavoro sino a 5 dipendenti, all’introduzione della c.d. staffetta generazionale”.

La circolare è ricca di  indicazioni circa le diverse innovazioni intervenute, ma per quanto riguarda la “staffetta generazionale” si limita a dire “che sarà oggetto di una trattazione in una successiva circolare”.

 

Come potrebbe operare la “staffetta generazionale” ? – La perdurante mancanza di indicazioni da parte dell’Istituto previdenziale certamente non agevola l’utilizzo della nuova prestazione.

Nondimeno, ci si può fare un’idea di come la staffetta potrebbe essere utilizzata sulla base delle previsioni legislative che le parti sociali, fossero convinte  o meno della congruità di tali previsioni, sono state vincolate a riprodurre  con gli accordi del 27 dicembre 2022 e del 22 giugno 2023 poi ripresi nel Regolamento.

Per come la staffetta è stata regolata, si può pensare ad uno schema del genere: dei lavoratori, che in 3 anni maturano i requisiti per la pensione pubblica (di vecchiaia o anticipata), stipulano accordi sul passaggio a tempo parziale; contestualmente  vengono assunti lavoratori di età non superiore a 35 anni, con la possibilità di formule diverse (come tempo pieno/tempo parziale; apprendistato), comunque per un periodo non inferiore a 3 anni.     

Il passaggio all’orario ridotto riverbera effetti negativi sui lavoratori che, ormai prossimi alla pensione, vengono ad avere una riduzione della contribuzione accumulata presso l’Inps.

Per compensare questi effetti, può intervenire il Fondo, che a favore dei predetti lavoratori può provvedere, come si è già visto,  al “versamento mensile di contributi previdenziali” da accreditare agli stessi.

Lo schema, dunque, è interessante, come confermato anche da esperienze aziendali che, in forme diverse, già lo hanno applicato con successo.

Ciò detto,  non si può mancare di riflettere su come il datore di lavoro  è chiamato a concorre a tale schema.

La normativa legislativa fa vedere che il datore di lavoro è chiamato a sostenere integralmente il costo dell’operazione con contributi straordinari, ossia versati al Fondo a prescindere da quanto lo stesso datore di lavoro abbia versato al Fondo come contribuzione ordinaria  e rimasto – in tutto o in parte – presso il Fondo perché non utilizzato per il finanziamento di altre prestazioni.

Insomma,   il datore versa i contributi ordinari, non li consuma, poi attiva la staffetta generazionale e non può utilizzare quanto accumulato e non utilizzato.

E’ congruo un assetto del genere ? Potrebbe l’annunciata e specifica circolare affrontare questo problema oppure, qualora lo si avverta, non sarebbe opportuno pensare ad una ipotesi di correzione legislativa? 

 

 

Fonte: Lavorosì – https://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/dovere-di-sicurezza-e-norme-prevenzionistiche/cassazione-lavoratore-assicurato-contro-gli-infortuni-anche-in-caso-di-illecita-interposizione-di-m/

 

 

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