Appalti e “catene di valore” nella Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità. Nuovi obblighi in arrivo

La materia degli appalti è stata oggetto di recenti interventi ad opera della legislazione nazionale.

L’approfondimento di tali provvedimenti, da condurre con la massima cura in considerazione degli adeguamenti che richiedono alle imprese che di contratti di appalto sono parte,  non esaurisce le questioni che ruotano intorno alla collaborazione fra imprese in particolare nella forma del contratto di appalto di servizi.

L’ampliamento dell’area di attenzione è sollecitato, fra l’altro, dalla Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 relativa alla “rendicontazione societaria di sostenibilità” (Corporate Sustainability Reporting Directive: CSRD).

La rivisitazione delle norme già concernenti l’obbligo delle informazioni di carattere non finanziario (di cui alla Direttiva 2014/2015/UE: Non financial Reporting Directive-NFRD) è un riflesso del Green Deal UE, il più ampio e ambizioso programma di riforme, investimenti e ricerca mai con concepito dall’Unione europea a sostegno della transizione verso un’economia sostenibile sotto il profilo ambientale (con l’obiettivo, al 2050, di eliminare emissioni nette di gas a effetto serra)

A fronte dell’Agenda 2030 ONU e all’ampiezza dei suoi obiettivi di Sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals), l’Unione, oltre al contributo dato alla definizione dell’Agenda, è impegnata già nei suoi atti fondanti ad adoperarsi “…per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente” (art. 3, parag. 3, TUE).

Su tutto questo – documento ONU e, per gli atti dell’Unione, in primo luogo il  Trattato – si basa l’ampiezza dell’oggetto della rendicontazione postulata dalla Direttiva, che i “fattori di sostenibilità” chiede di considerare in primo luogo  da un punto di vista “ambientale”, “sociale”, di “rispetto dei diritti umani”, di “governance”.

La Direttiva 2022/2464 si rifà, in primo luogo,  alla definizione dei fattori di sostenibilità    data dal Regolamento (UE) 2019/2088, ricomprendendovi “le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani  …”.

A ciò, la Direttiva aggiunge l’esigenza di considerare anche le questioni di governance (considerando n. 28).

2. La pluralità di fonti sulla sostenibilità

Nei documenti dell’Unione Europea, sono diversi I passaggi in cui viene  evidenziata l’esigenza di considerare informazioni capaci di riflettersi  anche gli appalti.

Nel sottolineare i vantaggi di una “migliore rendicontazione di sostenibilità”, il considerando 9 della Direttiva  evidenzia come un’adeguata rendicontazione da parte di un’impresa  è capace di riflettersi anche sui suoi partner commerciali, i quali “… potrebbero basarsi sulle informazioni sulla sostenibilità per comprendere, e all’occorrenza , comunicare, i propri rischi e impatti in termini di sostenibilità lungo tutte le proprie catene di valore”.

Anche sulla base di tale premessa, la “rendicontazione di sostenibilità”, che a stregua della Direttiva costituisce un obbligo per una più ampia platea di imprese rispetto a quanto previsto dalla precedente Direttiva 2013/34/UE,   è chiamata a fornire una “… descrizione … dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura , delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l’impresa è tenuta ad identificare in virtù degli obblighi dell’Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza” (art. 19 bis della predetta Direttiva 2013/34, come sostituito dalla Direttiva 2022/2464).

Secondo la definizione data dall’Allegato 2 al Regolamento delegato della Commissione del 31 luglio 20231, la catena del valore “comprende le attività, le risorse e le relazioni che l’impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi  …”.  

Una definizione, dunque, ampia, che dà rilievo alle attività,  risorse e relazioni di cui l’impresa si avvale per i suoi fini produttivi, a prescindere dagli strumenti giuridici  che la legittimano ad avvalersene. 

3. Lo schema di decreto legislativo

Il dovere di recepire la Direttiva ha portato il Ministero dell’economia e delle finanze/Dipartimento del Tesoro a predisporre uno schema di decreto legislativo sottoposto alla consultazione pubblica e volto proprio al recepimento della Direttiva nell’ordinamento nazionale.

 Sul punto che stiamo considerando, lo schema di decreto si limita a replicare la formulazione letterale della disposizione della Direttiva riportata sopra (art.3, comma 2 lett. f (ii).

Ugualmente ripresa letteralmente è la previsione della Direttiva  secondo cui  tra le informazioni da includere nella rendicontazione di sostenibilità rientrano anche “… le informazioni sulle attività di impresa e sulla sua catena di valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti  e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena  di fornitura”. 

Insomma, in attesa della versione finale del decreto di recepimento, si può ipotizzare che la legislazione nazionale confermerà un’area di applicazione della rendicontazione suscettibile di essere intesa come riguardante anche l’ambito degli appalti.

Per quali imprese questo valga e cosa comporti in termini di informazioni da  fornire, di descrizione e gestione dei rischi, di azioni da intraprendere con riferimento al predetto specifico ambito sono tutte questioni da approfondire nella interpretazione generale dalla complessa normativa in cui la Direttiva e i provvedimenti ad essa collegati si articolano. 

Le imprese con un business collegato all’interazione con un numero cospicuo di partner esterni risultano particolarmente interrogate dalla normativa UE (e da quella nazionale ancora in fieri).

Ciò, peraltro, potendo già contare su importanti esperienze di imprese che da tempo praticano l’obiettivo del coinvolgimento della filiera e dei fornitori stimolandone capacità e scelte, concorrendo così al  guadagno di risultati in termini di crescente sostenibilità. 

 

Fonte: Lavorosì – https://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/decentramento-e-appalti/appalti-e-catene-di-valore-nella-direttiva-sulla-rendicontazione-di-sostenibilita-nuovi-obblig/

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