Cassazione: anche il giudice del lavoro può dichiarare il fallimento di una società?

Con l’ordinanza n. 19591 del 16.07.2024, la Cassazione afferma che è sufficiente che il fallimento della società datrice sia pronunciato incidentalmente dal giudice del lavoro chiamato a pronunciarsi sull’intervento del Fondo di Garanzia dell’INPS.

Il fatto affrontato

Il lavoratore propone domanda giudiziale nei confronti dell’INPS al fine di ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento in suo favore del trattamento di fine rapporto, non corrispostogli dalla società datrice.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo non necessaria la presentazione della domanda di fallimento dell’azienda, avendo il ricorrente avesse già esperito, con esito infruttuoso, una procedura esecutiva individuale nei confronti del datore di lavoro.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, in tema di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che non è necessario che l’assoggettabilità a fallimento sia stabilita dal Tribunale fallimentare con efficacia di giudicato.

Invero, per la sentenza, tale decisone può essere presa incidentalmente, anche dal giudice del lavoro, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di intervento del Fondo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’INPS e conferma il diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia.

 

 

 

Fonte: Lavorosì – https://www.lavorosi.it/prestazioni-previdenziali/altre-prestazioni-1/cassazione-anche-il-giudice-del-lavoro-puo-dichiarare-il-fallimento-di-una-societa/

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