Sicurezza dei prodotti: il nuovo Regolamento UE 2023/988

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Il 13 dicembre 2024 entrerà in vigore il Regolamento UE 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (di seguito, il “Regolamento” o il “GPSR”).

Il Regolamento si pone come risposta alle evoluzioni tecnologiche e alle dinamiche del mercato digitale, garantendo una maggiore protezione per i consumatori europei, tramite l’introduzione di standard più rigidi sulla sicurezza dei prodotti: ogni prodotto dovrà infatti essere valutato non solo sulla base dei rischi legati al suo uso previsto, ma anche in considerazione di eventuali rischi derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie integrate.

Il GPSR si applicherà a tutti i prodotti venduti e distribuiti all’interno del mercato dell’Union europea, inclusi quelli usati, ricondizionati o riparati, sia attraverso negozi fisici sia online. Sono tuttavia esclusi, a titolo esemplificativo, i medicinali, gli alimenti, i mangimi, e i prodotti fitosanitari. Non rientrano nell’ambito di applicazione anche le attrezzature gestite da fornitori di servizi di trasporto, oggetti d’antiquariato, e prodotti geneticamente modificati per usi confinati.

Le novità introdotte coinvolgeranno tutti gli attori della catena di fornitura: dai produttori agli importatori, dai distributori fino alle piattaforme di vendita online. Il GPSR opera quindi una rivoluzione regolatoria in materia di sicurezza generale dei prodotti perché aggiorna le regole previgenti ai mercati digitali e ai prodotti digitali che prima, per ragioni di progresso tecnologico, non potevano riguardare modalità di vendita a distanza, market place ed e-commerce.

 

Tra le principali novità del GPSR:

  • Vendite a distanza: i prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione. Da ciò deriva che il GPSR potrà applicarsi anche ai venditori online con sede al di fuori dell’Unione quando la loro attività è diretta verso uno o più Stati membri.

  • Prodotto sicuro”: il Regolamento ridefinisce la portata del significato di “prodotto sicuro”, richiedendo che, oltre alle caratteristiche fisiche e all’etichettatura tradizionale, vengano considerati altri fattori, come:
    – l’effetto su altri prodotti: l’interazione tra prodotti deve essere valutata per evitare rischi combinati;
    – l’etichettatura e le avvertenze: devono essere chiare, soprattutto per bambini, anziani e persone con disabilità;
    – la cybersecurity: i prodotti tecnologici devono essere protetti da attacchi informatici, con particolare attenzione alla prevenzione di influenze esterne che possano compromettere la sicurezza;
    – l’uso improprio prevedibile: l’aspetto del prodotto non deve indurre i consumatori a utilizzarlo in maniera pericolosa.

  • Responsabilità lungo la catena: i) i produttori sono i primi responsabili della sicurezza dei prodotti; devono garantire la tracciabilità del prodotto, fornendo documentazione tecnica dettagliata e assicurandosi che le istruzioni per l’uso siano chiare e che eventuali aggiornamenti non ne compromettano la sicurezza. Inoltre, devono effettuare test di conformità su ogni nuova versione del prodotto e mantenere registri dettagliati su ogni modifica apportata; ii) i distributori sono tenuti a interrompere la vendita e segnalare alle autorità eventuali anomalie di sicurezza riscontrate. Sono anche responsabili della verifica che i prodotti siano accompagnati dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza e devono agire prontamente in caso di richiami del prodotto; iii) gli importatori sono tenuti a verificare che i prodotti non presentino rischi per la sicurezza prima della loro immissione sul mercato dell’Unione.

  • Nuovi ruoli e responsabilità per i market place: i market place, assumendo una responsabilità diretta per i prodotti offerti tramite le loro piattaforme, devono garantire che i prodotti in vendita:
    – siano identificabili e che sia possibile risalire al venditore responsabile;
    – siano accompagnati da informazioni dettagliate sulla sicurezza, ivi inclusi gli avvisi sui rischi e sulle modalità d’uso sicure del prodotto;
    – siano corredati dalle necessarie certificazioni di conformità.

  • Richiamo dei prodotti: il GPSR introduce nuove procedure di richiamo dei prodotti pericolosi che dovranno essere eseguite lungo tutta la catena. Nello specifico, se un prodotto viene identificato come pericoloso, si attiva un processo di richiamo obbligatorio che include:
    – l’individuazione del problema, a seguito di segnalazione dei consumatori, test di conformità del produttore o controlli delle autorità;
    – la notifica tramite il portale web Safety Business Gateaway;
    – il ritiro immediato del prodotto dal mercato e l’interruzione della vendita;
    – l’informativa ai consumatori sui motivi del richiamo, rischi ed eventuali azioni da intraprendere;
    – la previsione di procedure semplificate per il ritiro o la sostituzione del prodotto presso i consumatori.

 

 

 

Fonte:

Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/ 1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio.

 

 

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