Con l’ordinanza n. 23445 del 01.08.2023, la Cassazione afferma che la reiterazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso il medesimo utilizzatore è possibile solo ove ciò riguardi un lasso di tempo che possa essere ragionevolmente qualificato come «temporaneo».
Il fatto affrontato
La prestatrice ricorre giudizialmente al fine di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società utilizzatrice, presso la quale era stato somministrato in virtù di contratti a termine sottoscritti con l’agenza interinale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non ravvisando irregolarità nell’impianto contrattuale utilizzato dalle società coinvolte (agenzia di somministrazione e utilizzatore).
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, in assenza di una specifica previsione legislativa, è compito del giudice valutare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice oltrepassi un limite di durata accettabile.
In particolare, per la sentenza, il giudice deve verificare se le missioni successive alla prima del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell’attività più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificata come temporanea.
Circostanza quest’ultima, secondo i Giudici di legittimità, non presente nel caso di specie, ove le missioni, aventi ad oggetto le medesime mansioni con identico inquadramento contrattuale, si erano succedute, senza interruzione, per un complessivo arco di tempo molto superiore ai 36 mesi.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice e cassa con rinvio la sentenza impugnata.
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