Anche le accise guardano all’affidabilità degli operatori economici

Nell’ambito dell’ampia riforma fiscale prevista dalla legge delega, è stata prevista anche un intervento incisivo per il settore delle accise.

Invero, alcune novità relative alla disciplina sanzionatoria ed al settore dei tabacchi avevano già trovato spazio all’interno del provvedimento di riordino della legge doganale nazionale, concretizzatosi con l’emanazione del D.Lgs. n. 141/2024. 

Interamente dedicato alla disciplina delle accise recata dal D.Lgs. n.504/1995 (Testo Unico delle Accise) è invece il contenuto dello schema di decreto legislativo approvata, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre scorso.

Tre sono gli ambiti di maggiore rilevanza che si riscontrano dalla lettura del predetto testo.

Il primo riguarda l’introduzione di una categoria di operatori affidabili anche nel settore delle accise.

Già presente in ambito doganale con la denominazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), l’operatore affidabile viene adesso disciplinato nel settore delle accise come Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC).

Il SOAC è definito come il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell’accisa.

L’accreditamento avviene per settore di competenza. Si avranno pertanto i seguenti SOAC:

  • SOAC-PE per il settore dei prodotti energetici;
  • SOAC-BA per il settore degli alcoli e bevande alcoliche;
  • SOAC-T per il settore dei tabacchi;
  • SOAC-GE per il settore del gas naturale e dell’energia elettrica.


Ma chi può accedere alla qualifica di SOAC?

Possono divenire SOAC i depositari autorizzati, i soggetti obbligati per il settore del carbone, lignite e coke, ed i soggetti obbligati per il settore del gas naturale e dell’energia elettrica.

Sono, pertanto, esclusi gli operatori che rivestono la qualifica di destinatari registrati ed i soggetti obbligati per gli altri ambiti impositivi disciplinati dal Testo Unico delle Accise (es. tabacchi e oli lubrificanti) privi della qualifica di depositario autorizzato.

L’accreditamento SOAC prevede tre livelli di affidabilità sulla base del punteggio assegnato in sede di verifica, tenuto conto dei criteri e dei parametri che saranno individuati da un decreto di successiva emanazione, cui è affidata la piena attuazione della figura del SOAC

In relazione al punteggio assegnato, i SOAC potranno accedere ai benefici previsti in tema di esonero cauzionale e semplificazione per gli adempimenti contabili e amministrativi.

Per quanto riguarda i settori del gas naturale e dell’energia elettrica la novità di maggior rilievo è la modifica della periodicità degli obblighi dichiarativi.

Ad oggi, i soggetti obbligati per i due settori impositivi sono tenuti alla compilazione di una dichiarazione di consumo su base annuale, da presentare entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Dalla entrata in vigore del decreto legislativo, previsto in base alla bozza, il 1 luglio 2025, la dichiarazione assumerà periodicità semestrale con scadenza entro la fine dei mesi di Settembre e marzo di ciascun anno.

Infine, una ulteriore novità riguarda la possibilità di eseguire trattamenti sul vino con la finalità di ridurre il titolo alcolometrico.

La categoria dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati è stata introdotta dal Regolamento UE 2021/2177, le cui disposizioni nazionali di attuazione ricadono nella competenza del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La norma contenuta nella bozza di decreto si preoccupa di disciplinare gli aspetti fiscali connessi al recupero dell’alcole a seguito del trattamento di dealcolizzazione.

Anche per tale ambito l’attuazione è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

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