Ad esito del recepimento della direttiva UE 2021/2167 sul mercato secondario dei crediti (Secondary Market Directive o SMD), il 13 febbraio scorso la Banca d’Italia ha emanato le disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza in attuazione delle previsioni di cui al Capo II, Titolo V del D.lgs. n. 385/1993.
- Premessa:
- La Secondary Market Directive
La Secondary Market Directive, mira ad armonizzare le norme relative ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati ed a sostenere lo sviluppo di un mercato secondario dei crediti deteriorati nell’Unione Europea, garantendo al contempo che la vendita di tali crediti non pregiudichi i diritti dei debitori.
La SMD interviene per eliminare gli ostacoli nazionali al trasferimento dei crediti deteriorati, al fine di incentivare la circolazione di tali crediti e favorire la liquidità di tali assets. Allo stesso tempo, vengono aumentati i presidi e le tutele in favore dei debitori ceduti, creando un regime autorizzativo e di vigilanza applicabile ai “gestori di crediti” e disciplinando i rapporti tra acquirente, gestore dei crediti e, se del caso, i fornitori di servizi relativi alla gestione dei crediti. Vengono, inoltre, introdotte, tra le altre, disposizioni volte specificatamente alla tutela dei debitori attraverso obblighi informativi, l’imposizione di regole di condotta, l’introduzione di un nuovo soggetto vigilato, il “gestore di crediti in sofferenza”, la possibilità di presentare reclami e nuovi presidi in materia contrattuale e nei rapporti creditore-debitore.
- Il Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116
La disciplina della SMD è stata recepita nell’ordinamento italiano tramite il Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 agosto 2024 (il “Decreto”), che ha integrato la disciplina prevista dal Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” o “TUB”), attraverso l’introduzione nel Titolo V di un nuovo Capo II, dedicato all’attività di acquisto e gestione di crediti in sofferenza. Con tale intervento viene prevista la disciplina della nuova figura di intermediario introdotta dalla Direttiva – il “gestore di crediti in sofferenza” – autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia. Il Decreto introduce altresì, talune modifiche alle previsioni di cui al Titolo VI del TUB in materia di trasparenza e rapporti con i clienti (in relazione al credito immobiliare ai consumatori), oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al Titolo VIII.
- La consultazione pubblica
Il Decreto prevedeva che la Banca d’Italia adottasse le disposizioni di attuazione del TUB, come modificato dal Decreto stesso, entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto (le “Disposizioni di Attuazione”).
In data 24 luglio 2024 la Banca d’Italia ha posto in consultazione lo schema delle Disposizioni di Attuazione che disciplina, in particolare, la figura del gestore di crediti in sofferenza, nonché le proposte di modifica alle disposizioni della Banca d’Italia in materia di (i) trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche); (ii) sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 18 giugno 2009, e successive modifiche); (iii) assetti proprietari di banche ed altri intermediari (Provvedimento del 26 luglio 2022); (iv) Centrale dei Rischi (Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991).
La consultazione si è conclusa il 23 settembre 2024.
2. Le disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza:
Tenendo conto dei commenti ricevuti in fase di consultazione, con il provvedimento dell’11 febbraio 2025, la Banca d’Italia ha emanato le nuove disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza (le “Disposizioni di Vigilanza”).
Le Disposizioni di Vigilanza si articolano in due parti:
- una prima parte che contiene le previsioni applicabili ai gestori di crediti in sofferenza (“Parte Prima”), ed
- una seconda parte contiene le previsioni applicabili alle banche e agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB che svolgono l’attività di gestione per conto di acquirenti di crediti in sofferenza oppure che cedono o intendono cedere crediti in sofferenza (“Parte Seconda”).
In sintesi, queste sono le principali previsioni introdotte nelle Disposizioni di Vigilanza:
Parte PrimaDisposizioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza | |
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Autorizzazione
| Condizioni: a. adozione della forma di S.p.A., SapA, Srl o società cooperativa; b. sede legale e della direzione generale in Italia (almeno una parte dell’attività di riscossione e recupero dei crediti deve avvenire in Italia); c. sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 del TUB per i titolari di partecipazioni qualificate, secondo quanto previsto dall’articolo 114.13, commi 1 e 3, del TUB; d. possesso da parte degli esponenti aziendali di requisiti di idoneità, secondo quanto previsto dall’articolo 114.13, comma 2, del TUB; e. la presentazione di un programma concernente l’attività iniziale e la sussistenza di una determinata struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto dei principi generali previsti dall’articolo 114.8 del TUB, delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori; f. in caso di detenzione dei fondi ricevuti dai debitori dei crediti in gestione, la presentazione della documentazione attestante l’adozione delle misure di tutela dei fondi del debitore previste nelle Disposizioni di Vigilanza; g. la limitazione dell’oggetto sociale all’attività di gestione di crediti in sofferenza di cui all’art. 114.1, comma 1, lett. b) del TUB e all’attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi da quelli indicati dall’art. 114.1, comma 1, lettera a), salva la possibilità di svolgere anche attività connesse o strumentali, nel rispetto delle condizioni indicate nelle Disposizioni di Vigilanza. |
Programma di attività Gli amministratori predispongono un programma per l’attività iniziale relativa alla gestione di crediti in sofferenza, che contiene almeno: I. la descrizione delle linee di sviluppo dell’operatività, II. una relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza reddituale e finanziaria, ed III. una relazione sulla struttura organizzativa. | |
Detenzione dei fondi dei debitori È previsto che i soggetti che presentano istanza per l’autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza e che intendono ricevere e detenere fondi dei debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti dei crediti in sofferenza adottano i presidi organizzativi in materia di tutela dei fondi dei debitori previsti dalle Disposizioni di Vigilanza (Capitolo 4). | |
Partecipanti al capitale I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un gestore di crediti in sofferenza devono possedere i requisiti di onorabilità e soddisfare i criteri di correttezza previsti dall’art. 25 TUB e dalle relative disposizioni di attuazione. La Banca d’Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza del gestore di crediti in sofferenza non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso. | |
Autorizzazione a società di nuova costituzione Le Disposizioni di Vigilanza prevedono una disciplina relativa all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione di crediti in sofferenza per le società di nuova costituzione. | |
Autorizzazione a società già esistenti Le Disposizioni di Vigilanza prevedono una disciplina relativa all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione di crediti in sofferenza per le società già costituite. | |
Autorizzazione degli intermediari finanziari che intendono operare in UE fuori dall’Italia Le Disposizioni di Vigilanza prevedono una disciplina relativa all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione di crediti in sofferenza per intermediari finanziari che intendono operare in UE fuori dall’Italia. | |
Decadenza e revoca dell’autorizzazione Il gestore decade dall’autorizzazione se rinuncia o non si avvale dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla concessione. L’autorizzazione è revocata, tra l’altro, quando il gestore · non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione; · ha cessato la prestazione dell’attività per un periodo continuativo superiore a 12 mesi; · ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con altro mezzo irregolare. | |
Albo dei gestori di crediti in sofferenza L’albo dei gestori di crediti in sofferenza contiene: · l’elenco dei gestori di crediti in sofferenza italiani e delle succursali italiane di gestori di crediti aventi sede in altri Stati dell’UE; · le informazioni previste dagli Orientamenti dell’EBA sull’istituzione e la tenuta degli elenchi o dei registri nazionali dei gestori di crediti ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 (EBA/GL/2024/02). L’iscrizione dei gestori di crediti in sofferenza italiani avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia. Successivamente i gestori di crediti in sofferenza comunicano alla Banca d’Italia l’avvio dell’operatività. | |
Partecipanti al capitale e esponenti aziendali | In linea con il Decreto: · ai soggetti che – da soli o di concerto – intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni qualificate nel capitale di gestori di crediti in sofferenza si applicano le disposizioni del TUB per gli acquirenti di partecipazioni qualificate nel capitale di banche; · agli esponenti aziendali del gestore di crediti in sofferenza si applicano i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché i criteri di competenza e correttezza, ai sensi dell’articolo 26, commi 3, lettere a), b), limitatamente ai requisiti di professionalità, c), d) ed f), 5 e 6. |
Attività esercitabili | Vengono indicate: · le attività esercitabili dai gestori di crediti in sofferenza e le altre attività loro consentite dalla legge; · attività connesse e strumentali; · disposizioni attuative dell’art. 114.7 del TUB in materia di ricezione e detenzione di fondi ricevuti dai debitori; · specifici requisiti organizzativi in materia di investimenti in immobili da parte di gestori di crediti in sofferenza. |
Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni | Vengono individuati i principi di governo e di controllo aziendale a cui il gestore di crediti in sofferenza deve uniformarsi. In particolare: · vengono indicate le caratteristiche, i compiti ed i requisiti organizzativi degli organi di governo societario (organo amministrativo ed organo di controllo) del gestore di crediti in sofferenza; · viene previsto l’obbligo del gestore di crediti in sofferenza di prevedere un sistema di controlli interni diretto ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività di gestione dei crediti in sofferenza; · viene disciplinata la esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza; · vengono indicati i requisiti e le caratteristiche dei sistemi informativi che il gestore dei crediti in sofferenza deve adottare; · vengono prescritti taluni principi organizzativi relativi a specifiche attività, riguardanti, in particolare, il rapporto contrattuale tra gestore di crediti in sofferenza e acquirente di crediti in sofferenza e l’attività di gestione di crediti in sofferenza. |
Operatività in Italia e all’estero | Sono definite: · le condizioni e le procedure per lo stabilimento di succursali in Italia da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani; · le condizioni e le procedure per la prestazione di servizi, con o senza stabilimento di succursali, in Stati esteri (UE e non UE) da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani, e · la procedura per la prestazione di servizi, con o senza stabilimento di succursali, in Italia da parte di gestori di crediti dell’Unione europea. |
Vigilanza ispettiva | Viene disciplinata l’attività di vigilanza ispettiva presso i gestori di crediti operanti in Italia, prevedendo le modalità di svolgimento degli accertamenti e di consegna delle risultanze di tale attività. |
Comunicazioni alla Banca d’Italia | Stante l’applicazione ai gestori di crediti in sofferenza dell’obbligo di comunicazione a Banca d’Italia di irregolarità o violazioni normative, viene prevista la relativa disciplina, che impone l’obbligo di comunicazione all’organo di controllo, nonché ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti del gestore di crediti in sofferenza. |
Operazioni rilevanti | Viene previsto l’obbligo di preventiva comunicazione alla Banca d’Italia di talune operazioni rilevanti ai fini dell’attività di gestione di crediti in sofferenza, ed in particolare dell’intenzione di: · effettuare operazioni di cessione o acquisizione di rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco; · effettuare operazioni di fusione o scissione; · modificare lo statuto incidendo su aspetti rilevanti dell’organizzazione aziendale (ad es. modifiche del modello di governo societario); · variare in maniera rilevante le modalità con cui viene effettuata l’attività di recupero; · avviare o dismettere una o più delle attività comunicate in occasione dell’autorizzazione; · costituzione di un patrimonio destinato. |
Vigilanza informativa | In applicazione dei poteri di vigilanza informativa previsti dall’articolo 114.11, comma 1 del TUB nei confronti dei gestori di crediti in sofferenza, viene previsto l’obbligo in capo a questi ultimi di: · inviare alla Banca d’Italia con periodicità semestrale le segnalazioni di vigilanza relative ai crediti in gestione riportando le seguenti informazioni: (a) il codice LEI dell’acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del rappresentante designato; in mancanza del codice LEI, i dati identificativi dell’acquirente di crediti in sofferenza o dei componenti dell’organo di direzione o di amministrazione dell’acquirente di crediti in sofferenza e dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate del capitale dell’acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del suo rappresentante designato ai sensi dell’articolo 114.3, comma 3, TUB; (b) l’indirizzo dell’acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del suo rappresentante designato; (c) l’importo dei crediti o dei contratti gestiti nel semestre di riferimento; (d) il numero e l’importo dei crediti gestiti e dei contratti gestiti, con indicazione di quelli verso consumatori e quelli garantiti e non, e la tipologia delle eventuali garanzie; (e) l’andamento dei recuperi; · comunicare periodicamente le esposizioni degli acquirenti di crediti nei confronti dei debitori ceduti e i nominativi a queste collegati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti il funzionamento della Centrale dei Rischi; · allegare alla richiesta di autorizzazione una relazione sulla struttura organizzativa secondo un determinato schema e di curarne il costante aggiornamento; · trasmettere alla Banca d’Italia i verbali dell’assemblea dei soci riguardanti le modifiche statutarie e altri eventi di particolare rilevanza per l’attività aziendale; · trasmettere il proprio bilancio alla Banca d’Italia. |
Intermediari finanziari autorizzati all’attività di gestione di crediti in sofferenza | Sono previste talune disposizioni applicabili agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB autorizzati all’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia. |
Sanzioni | Viene previsto che per le procedure relative all’applicazione delle sanzioni amministrative ai gestori di crediti in sofferenza si applicheranno le Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18 dicembre 2012 e successive modifiche. |
Parte SecondaDisposizioni applicabili ad altri soggetti finanziari
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Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari per l’attività di gestione di crediti in sofferenza | Sono previsti, a carico di banche e di intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB che svolgono l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza (soggetti per cui non si applicano le disposizioni relative all’acquisto e gestione di crediti in sofferenza ed ai gestori di crediti in sofferenza di cui al Capo II del Titolo V del TUB), taluni obblighi di natura informativa, ed in particolare: · l’obbligo di fornire a potenziali acquirenti di crediti le informazioni indicate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 come specificato nelle Disposizioni di Vigilanza; · l’obbligo di comunicare alla Banca d’Italia e alla Banca centrale europea, con periodicità semestrale e con le modalità dalla stessa stabilite, almeno le seguenti informazioni: (a) il codice LEI dell’acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del rappresentante designato; in mancanza del codice LEI, i dati identificativi dell’acquirente di crediti in sofferenza o dei componenti dell’organo di direzione o di amministrazione dell’acquirente di crediti in sofferenza e dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate del capitale dell’acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del suo rappresentante designato; (b) l’indirizzo dell’acquirente di crediti in sofferenza o, se del caso, del suo rappresentante designato; (c) l’importo dei crediti o dei contratti ceduti nel semestre di riferimento; (d) il numero e l’importo dei crediti ceduti e dei contratti ceduti, con indicazione di quelli verso consumatori e quelli garantiti e non, e la tipologia delle eventuali garanzie. È, inoltre, estesa alle banche e agli intermediari finanziari l’applicazione di talune regole organizzative riguardanti il processo di gestione dei rischi dell’attività di gestione di crediti in sofferenza introdotte dalla Parte Prima delle Disposizioni di Vigilanza. |
3. Esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza – spunti di riflessione
Le Disposizioni di Vigilanza prevedono le condizioni ai sensi delle quali il gestore di crediti in sofferenza può esternalizzare lo svolgimento di alcune attività a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza.
Il gestore di crediti in sofferenza mantiene comunque la responsabilità per l’operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attività e, pertanto, deve assicurare il rispetto da parte di quest’ultimo delle previsioni di cui alle Disposizioni di Vigilanza. In ogni caso, il gestore di crediti in sofferenza dovrà, tra l’altro, mantenere in ogni momento un’idonea struttura e operatività sostanziale (non potrà essere una “empty shell”) e dovrà comunque svolgere una parte dell’attività di gestione dei crediti in sofferenza (ossia non potrà esternalizzarla integralmente).
Un aspetto che meriterà attenzione da parte degli operatori sarà come la nuova normativa in materia di gestori di crediti in sofferenza dovrà coordinarsi con le previsioni della Legge n. 130/99 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) considerando che non è stata emanata alcuna disposizione di raccordo fra la Legge sulla Cartolarizzazione e le nuove disposizioni di attuazione della SMD.
Ad oggi la struttura tipica delle operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati untranched prevedono l’affidamento, da parte della SPV, della complessiva attività di gestione dei crediti (i.e la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento, oltre alla verifica della conformità alla legge) ad un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del TUB (il c.d. master servicer), e la sub-delega, da parte di quest’ultimo, dello svolgimento delle attività operative di recupero, a favore di un soggetto autorizzato all’attività di recupero crediti (il c.d. special servicer) ai sensi dell’art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (il c.d. Testo Unico Delle Leggi Di Pubblica Sicurezza o TULPS).
Mancando una espressa norma di raccordo fra la Legge sulla Cartolarizzazione e la normativa di attuazione della SMD si dovrà valutare se l’incarico al gestore di crediti in sofferenza potrà essere dato al medesimo intermediario finanziario che ricoprirà il ruolo di master servicer (ove questo sia stato autorizzato anche per la gestione dei crediti in sofferenza) o se piuttosto sarà adottato un regime parallelo, ossia la nomina di un intermediario finanziario che agirà come master servicer e la nomina ad un diverso soggetto (debitamente autorizzato) che svolgerà il ruolo di gestore dei crediti in sofferenza (con o senza eventuale sub-delega parziale ad uno special servicer).
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Lorenzo è specializzato in diritto bancario e finanziario e assiste investitori, finanziatori e prenditori in operazioni di finanziamento, finanza immobiliare e acquisition finance.
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