Con l’ordinanza n. 23330 del 29.08.2024, la Cassazione afferma che, ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, ciò che conta è il reddito dallo stesso dichiarato.
Il fatto affrontato
Il lavoratore autonomo, a seguito di un incidente stradale occorsogli, ricorre giudizialmente nei confronti del responsabile del sinistro, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, riconoscendo quale danno patrimoniale, relativo all’impossibilità del ricorrente di lavorare, la somma di € 18.900,00, calcolata sul reddito lordo d’impresa risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal danneggiato.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, agli effetti del risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, va considerata l’incidenza dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro autonomo avuto riguardo al reddito dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito.
Nello specifico, continua la sentenza, il reddito da utilizzare quale base di calcolo si determina, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni.
Secondo i Giudici di legittimità, quindi, è necessario prendere in considerazione il reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito (inteso come base imponibile) e non il reddito che residua dopo l’applicazione dell’imposta stessa.
Essendosi la pronuncia di merito conformata a detti principi, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore autonomo che pretendeva un metro di calcolo differente.