Con l’ordinanza n. 23858 del 05.09.2024, la Cassazione afferma che, in caso di attività ludica svolta durante l’assenza per malattia, il licenziamento può essere legittimamente irrogato solo all’esito di una visita di controllo che accerti il carattere simulato della patologia.
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole perché, a seguito di un pedinamento, era emerso che in due giornate in cui era assente per malattia si era dedicata ad attività ludiche.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che le condotte contestate non fossero di per sé rivelatrici di una malattia simulata.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in materia di licenziamento disciplinare per svolgimento di altra attività durante l’assenza per malattia, grava sul datore di lavoro la prova che la patologia sia simulata ovvero che l’attività svolta nei giorni di assenza sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio.
Per la sentenza, detta prova non può essere raggiunta unicamente mediante gli esiti di un pedinamento – che nulla possono rivelare circa l’incompatibilità tra la malattia dichiarata e l’attività svolta – essendo, invece, a tal fine necessaria una visita di verifica durante gli orari di reperibilità.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, in presenza del solo pedinamento non può ritenersi dimostrato che l’assenza della lavoratrice sia in malafede.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del recesso dalla stessa irrogato.