Con l’ordinanza n. 17450 del 25.06.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “nel caso di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro al cospetto di un contratto stipulato dalle parti come formalmente di lavoro autonomo, non trova applicazione il regime indennitario dettato dall’art. 32 L. n. 183/2010, bensì quello risarcitorio a decorrere dalla costituzione in mora”.
Il fatto affrontato
La lavoratrice, deducendo di aver stipulato con la società plurimi contratti di lavoro autonomo in un arco temporale di quasi 12 anni, ricorre giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, riconoscendo, da un lato, la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, ma rigettando, dall’altro, la richiesta di differenze retributive per aver percepito, nel corso degli anni, somme superiori a quelle cui avrebbe avuto diritto quale dipendente.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, in ipotesi di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a fronte di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo, non trova applicazione il regime indennitario introdotto dall’art. 32, comma 5, L. 183/2010.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, quest’ultima normativa (recante la previsione di un importo a forfait variabile da 2,5 a 12 mensilità) trova applicazione in caso di declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, ipotesi meno grave e non sovrapponibile.
Per la sentenza, quindi, in caso di riqualificazione del contratto di lavoro autonomo – che presuppone una approfondita indagine giudiziale condotta sulla base di indici ritenuti rivelatori di un determinato atteggiarsi dei diritti, degli obblighi e dei poteri delle parti – spetta al lavoratore il risarcimento integrale del danno, in misura pari alle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora alla effettiva riammissione in servizio.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.