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Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116: l’Italia recepisce la disciplina europea sui gestori di crediti deteriorati

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     1. La Direttiva (UE) 2021/2167

La Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive) (la “Direttiva”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 dicembre 2021, è mirata (i) ad armonizzare le norme relative ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti che acquisiscono i crediti derivanti da un contratto di credito deteriorato e (ii) a sostenere lo sviluppo di un mercato secondario dei crediti deteriorati nell’Unione Europea, garantendo al contempo che la vendita di tali crediti non pregiudichi i diritti dei debitori.

La Direttiva punta a eliminare gli ostacoli posti a livello nazionale al trasferimento dei crediti deteriorati, per esempio liberalizzandone la cessione da parte degli enti creditizi ai c.d. “acquirenti di crediti” (persone fisiche e giuridiche che esercitano l’acquisto di crediti nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale) e favorendo l’attività di due diligence da parte dei potenziali acquirenti. L’obiettivo è aumentare la competizione, anche su base transnazionale, per favorire l’ingresso di nuovi player attraverso l’apertura dei singoli mercati nazionali (con effetti positivi anche in termini di liquidità del mercato secondario dei crediti deteriorati).

Al tempo stesso vengono aumentati i presidi e le tutele in favore dei debitori ceduti. In particolare, viene creato un regime autorizzativo e di vigilanza applicabile ai “gestori di crediti” e disciplinati i rapporti tra acquirente, gestore dei crediti e, se del caso, i fornitori di servizi relativi alla gestione dei crediti. Vengono inoltre introdotte disposizioni volte specificatamente alla tutela dei debitori attraverso obblighi informativi, l’imposizione di regole di condotta, un nuovo regime di pubblicità per i “gestori di crediti” attraverso la costituzione di un nuovo albo di vigilanza, la possibilità di presentare reclami e nuovi presidi in materia contrattuale e nei rapporti creditore-debitore. La Direttiva prevede altresì disposizioni di protezione nei confronti dei debitori in caso di cessione dei crediti a soggetti di paesi terzi (che, ad esempio, sono chiamati a nominare un rappresentate all’interno dell’Unione Europea, responsabile per il rispetto delle norme europee, e, in alcuni casi, a servirsi di un gestore autorizzato per l’attività di gestione).

In particolare, la Direttiva:

  • si applica, salvo che per talune esenzioni chiaramente definite, sia ai gestori di crediti che agli acquirenti di crediti che acquisiscono i crediti derivanti da un contratto di credito deteriorato;
  • prevede che i gestori dei crediti debbano richiedere l’autorizzazione all’autorità nazionale competente e siano, a tal fine, tenuti a soddisfare determinate condizioni;
  • prevede che le autorità nazionali competenti dispongano di poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, debbano mantenere un registro online pubblicamente accessibile di tutti i gestori di crediti e debbano consentire, a determinate condizioni, ai gestori di crediti autorizzati in uno Stato membro di esercitare la propria attività altrove nell’Unione Europea;
  • prevede specifici obblighi per gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti nei loro rapporti con i debitori;
  • prevede specifici obblighi informativo in capo agli enti creditizi, sia verso potenziali acquirenti di crediti, sia verso le autorità nazionali competenti.

 

La Secondary Market Directive mira ad armonizzare, a livello comunitario, le norme relative ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati e promuove lo sviluppo di mercati secondari di tali crediti, garantendo in ogni caso la tutela dei diritti dei debitori ceduti.

 

      2. Il Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116

Tramite il Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 agosto 2024 (il “Decreto”), la disciplina della Direttiva è stata infine recepita nell’ordinamento italiano.

In particolare, la nuova disciplina trova spazio all’interno del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” o “TUB”), attraverso l’introduzione nel Titolo V di un nuovo Capo II, dedicato all’attività di acquisto e gestione di crediti in sofferenza, contenente la disciplina della nuova figura di intermediario introdotta dalla Direttiva – il “gestore di crediti in sofferenza” – autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia. Il Decreto introduce altresì talune modifiche alle previsioni di cui al Titolo VI del TUB in materia di trasparenza e rapporti con i clienti (in relazione al credito immobiliare ai consumatori), oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al Titolo VIII.

Inoltre, in aggiunta agli emendamenti al TUB, è stato modificato l’art. 19-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, affinché tra gli enti soggetti a regime intermedio siano ricompresi anche i gestori di crediti autorizzati ai sensi del nuovo art. 114.6 del TUB.

Il Decreto è stato oggetto di pubblica consultazione lanciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (in particolare, dal Dipartimento del Tesoro) a cui è stato possibile partecipare fino al 29 febbraio 2024.

 

Il Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 recepisce la Secondary Market Directive nell’ordinamento italiano, tramite specifiche modifiche al TUB e l’introduzione della nuova figura del “gestore di crediti in sofferenza”.

 

      3. Ambito di applicazione del Decreto

Ambito di applicazione oggettivo

In attuazione della flessibilità riconosciuta dalla Direttiva, l’ambito di applicazione del Decreto (e quindi della Direttiva) limita la liberalizzazione dell’acquisto a titolo professionale di crediti nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale ai soli crediti classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia (escludendosi pertanto dall’ambito di applicazione di questa riforma l’acquisto e la gestione di crediti deteriorati non classificati come sofferenze).

Per “gestione di crediti in sofferenza” si intende lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:

  • la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;
  • la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’art. 106 del TUB; a tali fini non costituisce attività di concessione di finanziamenti l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non è ricompresa l’attività svolta da intermediari del credito (così come definiti dagli art. 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h) del TUB);
  • la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti, i gestori di crediti e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti;
  • l’informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto.


La nuova disciplina in materia di acquisto e gestione delle sofferenze trova applicazione con riferimento ai crediti concessi non solo dalle banche, ma anche da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (quali intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB, fondi di investimento, società veicolo di cartolarizzazione). Tale previsione, non espressamente contemplata dalla Direttiva, è volta ad assicurare la creazione di un mercato secondario delle sofferenze unico e non frammentato.

Ambito di applicazione soggettivo

Il Decreto esclude dal nuovo regime la gestione di crediti realizzata (a) da gestori per conto di organismi di investimento collettivo del risparmio, (b) da banche o intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB o (c) nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui l’acquirente dei crediti si qualifichi come società veicolo per la cartolarizzazione (Securitisation Special Purpose Entity) ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402 (ossia “una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente”).

Inoltre, gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB, in quanto soggetti a requisiti più rigorosi di quelli stabiliti del Decreto, sono esclusi dall’obbligo di autorizzazione quali gestori di crediti, a meno che non siano intenzionati ad esercitare tale attività su una base cross-border per mezzo del c.d. “passaporto europeo”.

L’attività di recupero stragiudiziale di crediti svolta da soggetti titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti di cui all’art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. “TULPS”), sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, per conto di banche, intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché per conto di gestori di crediti autorizzati ai sensi della nuova disciplina introdotta dal Decreto, non costituisce attività di gestione di crediti ai sensi del Decreto.

 

Il Decreto prevede uno specifico ambito di applicazione (i) oggettivo, con riferimento alle attività che rientrano nella definizione di “gestione di crediti in sofferenza” (con esclusione, pertanto, di attività relative a crediti deteriorati non classificati come sofferenze, come le inadempienze probabili), e (ii) soggettivo, escludendo le attività svolte da soggetti vigilati quali banche, i gestori di fondi di investimento e gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB.

L’attività svolta dai titolari della licenza ex art. 115 TULPS sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali non costituisce attività di gestione di crediti ai sensi del Decreto, ove svolta per conto dei predetti soggetti vigilati o per gestori di crediti.

 

     4. Principali previsioni del Decreto: requisiti e obblighi per gli acquirenti e i gestori di crediti

Attività di gestione dei crediti

Il Decreto prevede che l’acquirente di crediti sia sempre tenuto a nominare un gestore di crediti (o, alternativamente, una banca o un intermediario finanziario di cui all’art. 106 del TUB) per l’esercizio dell’attività di gestione dei crediti. Tale soggetto è responsabile dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla nuova disciplina, compresi gli obblighi di informativa. Come specificato in sede di consultazione, tale scelta è dettata da due elementi:

  • da un lato, da esigenze di vigilanza: infatti, mediante tale obbligo, l’autorità potrà sempre interfacciarsi con un soggetto vigilato a fini di verificare il rispetto della normativa applicabile; e
  • dall’altro, dalla volontà di assicurare maggior tutela al debitore ceduto, il quale, ai sensi delle disposizioni del Decreto, interagirà con un soggetto regolamentato e vigilato.


Viene inoltre previsto che l’acquirente di crediti avente sede in uno Stato terzo nomini un rappresentante avente residenza, domicilio o sede principale in uno Stato membro. Tale rappresentante è soggetto alle disposizioni di cui al Decreto riferite all’acquirente di crediti.

Il Decreto prevede altresì che gli acquirenti di crediti partecipino alla centrale dei rischi. L’obbligo di segnalazione sarà assolto per il tramite delle banche, degli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 106 del TUB o dei gestori di crediti che operano per conto degli acquirenti. In questo modo, viene assicurata continuità nel regime di segnalazione già vigente, a tutela del sistema e dei suoi operatori.

 

L’acquirente di crediti è tenuto a nominare un gestore di crediti, quale soggetto responsabile degli obblighi previsti dalla nuova disciplina. In tal modo, sia le autorità competenti che i debitori hanno la possibilità di interfacciarsi con un soggetto vigilato.

 

Obblighi di comunicazione e informativa

Il Decreto introduce novità in materia di obblighi informativi, prevedendo che:

  • le banche cedenti forniscano ai potenziali acquirenti di crediti le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperarne valore (nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza) e che le medesime banche e altresì gli intermediari finanziari cedenti di cui all’art. 106 del TUB trasmettano alla Banca d’Italia – e, se del caso, all’autorità competente dello Stato ospitante – con periodicità almeno semestrale, le informazioni relative ai crediti ceduti;
  • l’obbligo di informare il debitore ceduto dell’avvenuta cessione gravi sul gestore, la banca o l’intermediario finanziario nominato per la gestione, e sia esteso anche nel caso in cui il cessionario sia una banca, un intermediario finanziario di cui all’art. 106 del TUB, un organismo di investimento collettivo del risparmio, nonché alle cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione. Alla Banca d’Italia è peraltro riservato il potere di (a) stabilire il contenuto e le modalità dell’informativa e delle successive comunicazioni con il debitore ceduto e (b) identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione.

 

Il Decreto prevede altresì specifici obblighi di informativa (i) in capo alle banche cedenti i crediti, nei confronti dei potenziali acquirenti e della Banca d’Italia, (ii) in capo al soggetto che esercita l’attività di gestione dei crediti, nei confronti dei debitori ceduti.

 

Procedimento autorizzativo per i gestori di crediti

Il Decreto prevede precisi requisiti per i soggetti richiedenti l’autorizzazione. In particolare, la Banca d’Italia autorizza i gestori di crediti quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
  • la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell’attività di riscossione e recupero dei crediti;
  • sussistano i medesimi requisiti richiesti in relazione all’acquisizione di partecipazioni in banche o alla variazione in tali partecipazioni, come previsti dall’art. 19 del TUB;
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico e devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza;
  • venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami e della riservatezza, nonché di quelle che disciplinano i diritti del creditore.


Una volta autorizzato, il gestore di crediti viene iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia, consultabile pubblicamente e accessibile sul proprio sito internet. Nel medesimo albo vengono altresì iscritti, sempre da parte di Banca d’Italia, i gestori di crediti dell’Unione Europea che operano in Italia su base cross-border. Per quanto riguarda l’iter autorizzativo, si rinvia a quanto indicato nel successivo paragrafo 5.

 

I soggetti richiedenti l’autorizzazione per l’attività di gestione di crediti devono presentare apposita istanza alla Banca d’Italia e soddisfare specifici requisiti. Una volta autorizzato, il soggetto viene iscritto in un albo tenuto dalla Banca d’Italia, che riporta anche i gestori europei che svolgono attività cross- border.

 

Detenzione di fondi

Ai sensi del Decreto i gestori di crediti possono ricevere e detenere i fondi corrisposti dai debitori ai fini del loro successivo trasferimento agli acquirenti di crediti, a patto che tali somme siano accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento all’acquirente. Tali conti devono rappresentare patrimoni distinti e su di essi non sono ammesse azioni né dei creditori del gestore di crediti
– o nell’interesse degli stessi -, né dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli acquirenti di crediti sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi.

Il Decreto prevede altresì che in caso di avvio nei confronti del gestore di crediti di procedure concorsuali, le somme accreditate sui predetti conti, per un importo pari alle somme incassate e dovute agli acquirenti di crediti, vengono immediatamente e integralmente restituite a questi ultimi senza la necessità di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme.

 

I fondi corrisposti dai debitori ceduti devono essere detenuti in un conto separato del gestore aperto presso una banca e tali importi rappresentano patrimoni distinti, che non possono essere oggetto di azione né da parte dei creditori dei gestori, né da parte dei creditori della banca presso cui è aperto il conto.

 

Operatività transfrontaliera

Il Decreto prevede che:

  • i gestori di crediti italiani possano svolgere l’attività di gestione di crediti negli altri Stati membri, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia e delle previsioni del Decreto;
  • i gestori di crediti dell’Unione Europea possano svolgere le attività per le quali sono autorizzati nello Stato di origine nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, nei limiti e alle condizioni previste per l’esercizio di dette attività da parte dei gestori di crediti italiani. L’avvio dell’operatività è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di origine del gestore di crediti;
  • i gestori di crediti italiani possano stabilire succursali o svolgere l’attività di gestione di crediti in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

 

Il Decreto disciplina le modalità per poter operare su base transfrontaliera, a determinate condizioni, sia per i gestori italiani per lo svolgimento dell’attività nell’Unione Europea o in Stati terzi, sia per i gestori dell’Unione Europea per lo svolgimento dell’attività in Italia.

 

Vigilanza da parte dell’autorità competente

La Banca d’Italia è l’autorità nazionale competente a vigiliare sui gestori di crediti e le sono assegnati poteri di convocazione e di ispezione.

I gestori di crediti saranno tenuti ad inviare alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, i propri bilanci nonché ogni altro dato e documento richiesto. Tali obblighi si applicano anche ai soggetti ai quali i gestori di crediti abbiano esternalizzato funzioni aziendali.

Il Decreto prevede che i gestori di crediti possano operare in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di appartenenza, anche senza stabilire succursali, purché in possesso dell’autorizzazione rilasciata alle condizioni e secondo la disciplina vigente nel Paese di origine (principio dell’home country control).

 

La Banca d’Italia è l’autorità nazionale competente a vigilare sui gestori di crediti. Per quanto riguarda l’operatività transfrontaliera, vige il principio dell’home country control.

 

Sanzioni

Il Decreto estende infine talune sanzioni amministrative, già previste al Titolo VIII del TUB, anche ad ipotesi di violazione delle nuove norme introdotte; ad esempio, viene previsto che l’esercizio non autorizzato dell’attività di gestione di crediti sia soggetta ad una sanzione fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato.

 

    5.Disposizioni di attuazione

Il Decreto prevede che la Banca d’Italia adotti le disposizioni di attuazione del TUB, come modificato dal Decreto stesso, entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto (le “Disposizioni di Attuazione”).

In data 24 luglio 2024 la Banca d’Italia ha posto in consultazione lo schema delle Disposizioni di Attuazione che disciplina, in particolare, la figura del gestore di crediti, nonché le proposte di modifica alle disposizioni della Banca d’Italia in materia di (i) trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche); (ii) sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Provvedimento del 18 giugno 2009, e successive modifiche); (iii) assetti proprietari di banche ed altri intermediari (Provvedimento del 26 luglio 2022); (iv) Centrale dei Rischi (Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991).

Più nello specifico, ai sensi del Decreto la Banca d’Italia avrà il potere di emanare disposizioni attuative con riguardo ai seguenti aspetti:

  • la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni richieste per l’autorizzazione, nonché i casi di decadenza e le ipotesi di decadenza;
  • i requisiti per l’esternalizzazione di alcune attività di gestione di crediti e le condizioni per la partecipazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia;
  • gli obblighi di informazione nei confronti delle autorità di vigilanza in caso di cessione di crediti;
  • i requisiti che devono essere rispettati dagli intermediari iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB per prestare l’attività di gestione di crediti in altri Stati dell’Unione europea;
  • le procedure e le condizioni per l’operatività transfrontaliera dei gestori di crediti;
  • il contenuto e le modalità dell’informativa ai debitori ceduti;
  • il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni.


La consultazione sarà aperta fino al 23 settembre 2024.

Nel contesto di tale consultazione, la Banca d’Italia, tenuto conto del nuovo quadro normativo e dei requisiti previsti per i soggetti che intendono svolgere l’attività di gestione di crediti ovvero proseguire lo svolgimento di tale attività, ha chiarito che è necessario che gli operatori valutino accuratamente gli interventi necessari ad assicurare il rispetto dei nuovi requisiti e a dotarsi di assetti organizzativi e di controllo idonei a presidiare il corretto svolgimento dell’attività, in vista della presentazione della domanda di autorizzazione.

Con il fine di favorire un ordinato avvio del nuovo regime, in attesa del completamento del processo di adozione della normativa nazionale, la Banca d’Italia si è pertanto resa disponibile a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti e, se del caso, preliminari considerazioni, sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze.

 

La Banca d’Italia ha posto in consultazione lo schema delle disposizioni di attuazione del Decreto, necessarie ai fini della piena applicabilità delle disposizioni ivi previste.

La medesima autorità si è resa disponibile a colloqui informali con gli operatori per favorire un ordinato avvio del nuovo regime.

 

      6. Disciplina transitoria, entrata in vigore e applicazione

Ai soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza, viene consentito di continuare a svolgere tali attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle Disposizioni di Attuazione. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta, al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle Disposizioni di Attuazione, i soggetti già operanti nella gestione dei crediti in sofferenza dovranno presentare istanza di autorizzazione alla Banca d’Italia.

Il Decreto è entrato in vigore in data 14 agosto 2024, ma troverà applicazione a partire dalla data di entrata in vigore delle Disposizioni di Attuazione e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti effettuate a partire da tale data.

 

 

 

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