Con l’approvazione del DDL di conversione del Decreto-legge 131/2024 (c.d. “Salva infrazioni”) è stata abrogata la norma che prevede l’irrilevanza ai fini IVA dei distacchi del personale in caso di addebito del puro costo.
La norma abrogata è contenuta nell’art. 8, c. 35, della L. 67/1988 in base alla quale “non sono da intendere rilevanti ai fini IVA i prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
La modifica si è resa necessaria a seguito delle conclusioni della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11.3.2020 (San Domenico Vetraria – Causa C-94/19) secondo cui i distacchi del personale, in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, sono da assoggettare ad IVA a prescindere dall’importo del corrispettivo stesso, sia esso pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti dal distaccante.
Si configura un “distacco di personale” quando “…. un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa” (art. 30 del D.Lgs. 276/2003).
A seguito della suddetta norma dovranno essere assoggettati ad IVA i prestiti o distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti che, prima di tale data, non abbiano assoggettato ad IVA i rimborsi del puro costo del personale distaccato in applicazione della norma interna o che, invece, conformandosi a quanto stabilito dalla sentenza Corte di Giustizia, li abbiano assoggettati ad IVA, a condizione che gli stessi non siano stati oggetto di accertamenti definitivi.
La novità avrà conseguenze di non poco conto per gli addebiti relativi ai distacchi tra società dello stesso gruppo laddove la distaccataria soffra limitazioni al diritto alla detrazione (in quanto soggetto che effettua operazioni esenti).
Resta da capire quali effetti possa avere l’abrogazione della norma sulle fattispecie contrattuali diverse ma, al contempo, simili al distacco quali, ad esempio, le prestazioni di somministrazione di lavoro di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2015.
Si segnala che la legge emanata deve ancora essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
A cura del team IVA & Dogane