#2/2025
_______
La protezione dalla rivendita attiva. Ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) 330/2010, il fornitore ha la possibilità di limitare la rivendita attiva del prodotto da parte dei suoi distributori in quei territori che il fornitore abbia riservato per sé oppure assegnato a un massimo di altri cinque distributori esclusivi.
Per rivendita attiva si intende: “il fatto di contattare in maniera attiva e mirata dei clienti mediante visite, lettere, e-mail, telefonate o altri mezzi di comunicazione diretta o attraverso azioni di pubblicità e promozione mirate, offline o online, ad esempio attraverso: media cartacei o digitali, compresi i media online; strumenti di confronto dei prezzi o pubblicità associata a motori di ricerca, che siano destinati a clienti in determinati territori o a gruppi di clienti; la gestione di un sito internet con un dominio di primo livello che corrisponde a determinati territori; l’offerta su un sito internet di opzioni linguistiche comunemente utilizzate in determinati territori, quando tali lingue siano diverse da quelle comunemente utilizzate nel territorio in cui è stabilito l’acquirente”.
Tale meccanismo permette dunque di proteggere (parzialmente) un territorio che il fornitore voglia riservare per sé o assegnare a un massimo di altri cinque distributori esclusivi dall’aggressione di altri distributori.
La condizione dell’imposizione parallela. In tale contesto, si pone dunque l’esigenza di definire quando un territorio possa considerarsi assegnato a un massimo di cinque distributori esclusivi. Le condizioni che devono ricorrere sono due. In particolare, il fornitore deve: (i) essersi vincolato a non nominare più di cinque distributori esclusivi nel territorio da proteggere, idealmente inserendo una apposita previsione nei contratti stipulati con tali distributori; (ii) imporre in capo a tutti i suoi altri acquirenti un divieto di rivendere attivamente il prodotto nel territorio in questione (c.d. condizione dell’imposizione parallela).
Sebbene la condizione dell’imposizione parallela non sia esplicitamente indicata nel Reg. (UE) 330/2010, essa viene riportata negli Orientamenti sulle restrizioni verticali della Commissione, 2022/C 248/01. Si veda, ad esempio, il punto 122: “Affinché il sistema di distribuzione esclusiva possa beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/720, i distributori designati devono essere protetti nei confronti delle vendite attive effettuate nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo da tutti gli altri acquirenti del fornitore”; il punto 219: “In primo luogo, l’articolo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2022/720 consente al fornitore di imporre la restrizione delle vendite attive di un distributore esclusivo in un territorio o a un gruppo di clienti attribuiti in via esclusiva a un massimo di altri cinque acquirenti o riservati al fornitore. Al fine di preservare i loro incentivi agli investimenti, il fornitore deve proteggere i suoi distributori esclusivi nei confronti delle vendite attive, compresa la pubblicità mirata online, effettuate nel territorio o al gruppo di clienti a loro attribuiti in via esclusiva da tutti gli altri acquirenti del fornitore”.
Le recenti conclusioni dell’Avvocato Generale (AG) Medina del 9 gennaio 2025 nel caso C-581/23, Beever Kaas, ECLI:EU:C:2025:5, forniscono delle ulteriori specificazioni con riferimento alla condizione sub (ii). In particolare, si chiarisce che – affinché la condizione dell’imposizione parallela ricorra – è necessario che il fornitore inserisca un espresso divieto di rivendita attiva del prodotto nel territorio da proteggere nei contratti con tutti i suoi altri acquirenti o quantomeno che il fornitore abbia comunicato tale restrizione a tutti i suoi altri acquirenti e quest’ultimi abbiano accettato esplicitamente o implicitamente la restrizione in questione.
In assenza di una richiesta da parte del fornitore a tutti i suoi altri acquirenti di non rivendere attivamente il prodotto nel territorio da proteggere, il mero fatto che non vi siano rivendite attive nel territorio di cui trattasi non è sufficiente ad integrare la condizione della imposizione parallela.
Il passing-on della restrizione. Ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) 330/2010, la restrizione alla rivendita attiva del prodotto nel territorio da proteggere può essere traslata anche in capo ai clienti diretti di tutti gli altri acquirenti del fornitore. Ossia, il fornitore può richiedere a tutti i suoi altri acquirenti di imporre in capo ai loro clienti diretti a valle una simile restrizione alla rivendita attiva del prodotto nel territorio da proteggere, con un effetto di traslazione della restrizione ad un anello ulteriore della catena distributiva.
Un problema pratico. La condizione dell’imposizione parallela pone tuttavia un problema pratico di non poco conto per le imprese. Un fornitore può infatti decidere di voler riservare un territorio ad un massimo di altri cinque distributori esclusivi in un momento in cui ha già stipulato dei contratti di distribuzione con altri distributori per dei diversi territori. Il fornitore dovrebbe dunque integrare tutti i contratti in questione, inserendo un’apposita restrizione alla rivendita attiva del prodotto nel territorio che ha intenzione di proteggere. Operazione già di per sé complessa. La cosa diverrebbe ancora più articolata ove qualcuno di tali distributori si rifiutasse di accettare la restrizione in oggetto, rendendo così impossibile il soddisfacimento della condizione dell’imposizione parallela (quantomeno sino al venir meno del rapporto contrattuale con i distributori che si sono rifiutati).
Al riguardo, il punto 122 degli Orientamenti sulle restrizioni verticali della Commissione, 2022/C 248/01, fornisce fortunatamente una apertura: “Se, per motivi pratici e non con l’obiettivo di impedire il commercio parallelo, il territorio o il gruppo di clienti esclusivi non risulta protetto nei confronti delle vendite attive di taluni acquirenti per un periodo temporaneo, ad esempio se il fornitore modifica il sistema di distribuzione esclusiva e ha bisogno di tempo per rinegoziare le restrizioni delle vendite attive con taluni acquirenti, il sistema di distribuzione esclusiva può ancora beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/720”.
Il territorio riservato al fornitore. Le recenti conclusioni dell’AG Medina nel caso di cui sopra non chiariscono tuttavia se la condizione dell’imposizione parallela debba ricorrere anche nel caso in cui sia il fornitore a riservare per sé il territorio e voglia dunque scudarsi dalla rivendita attiva del prodotto da parte dei suoi distributori e clienti diretti di quest’ultimi.
____
Patrick Marco Ferrari, Partner
Lorenzo Brandoli, Associate
-
Patrick è Partner e Responsabile del Dipartimento Antitrust & Competition. Si occupa di diritto della concorrenza sia a livello nazionale che UE
Visualizza tutti gli articoli -
Lorenzo è Junior Associate del dipartimento Antitrust & Competition. Si occupa di diritto della concorrenza sia a livello nazionale che UE.
Visualizza tutti gli articoli