Le causali del contratto a termine nel nuovo CCNL del Terziario

L’individuazione dei “casi” legittimanti l’apposizione del termine al contratto di lavoro – Con il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 22 marzo 2024, le parti sociali hanno colto l’occasione per introdurre, nello specifico settore di riferimento, nuove causali giustificative in caso di stipula di contratti di lavoro a termine di durata superiore ai dodici mesi.

Si rammenta a tal proposito che a seguito delle modifiche apportate dal “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023) all’art. 19 del d.lgs. n. 81 del 2015,  la stipula di un contratto di lavoro di durata superiore ai dodici mesi è ammessa nei “casi” previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali) o, in assenza dei predetti contratti, nei casi previsti da altri contratti collettivi applicati in azienda.

Tutto ciò lasciando ferma la facoltà di assumere personale nei casi di sostituzione di altri lavoratori.

Inoltre, in carenza di previsioni espresse dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015, la normativa vigente ha legittimato, per un periodo di tempo transitorio (inizialmente sino il 30 aprile 2024, poi prorogato al 31 dicembre 2024), le parti individuali ad individuare autonomamente in sede di contrattazione, “ragioni tecniche organizzative e produttive” atte a giustificare l’apposizione di un termine di durata superiore a 12 mesi.

Tale previsione è stata ragionevolmente introdotta per consentire di adeguare la disciplina sul contratto a termine prevista dai contratti collettivi alla nuova normativa legale senza che ciò consenta di evitare i rischi insiti in tale fattispecie. 

Le causali individuate dall’art. 71 bis CCNL – Fatta eccezione per i casi di sostituzione di altri lavoratori – una volta superato il periodo di transizione che terminerà il prossimo al 31 dicembre 2024 – il compito di individuare le possibili ragioni legittimanti la stipula di un contratto a termine sarà affidato, in via esclusiva, alla contrattazione collettiva.

In vista dell’approssimarsi della predetta scadenza ed in occasione del rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, formalizzato lo scorso 22 marzo 2024 e che entrerà in vigore il 1°aprile 2024, le parti contrattuali hanno espressamente introdotto nel nuovo testo contrattuale l’art. 71 bis rubricato: “Causali di assunzione con contratto a tempo determinato” opportunamente predisposto proprio al fine di individuare, in funzione del rinvio effettuato dall’art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015, “casi” legittimanti la stipula del contratto a termine superiore ai 12 mesi di durata.

C’è da dire che l’elencazione abbraccia molteplici ipotesi assai diversificate tra loro.

La normativa contrattuale si riferisce, in primo luogo, a casi contingenti legati a periodi in cui notoriamente si concentrano picchi di attività che possono richiedere l’impiego temporaneo di nuove risorse. E’ il caso delle esigenze che sorgono in occasione dei saldi di fine stagione, sia invernali che estivi, ovvero nel corso dello svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale.

Altri casi, certamente frequenti, in cui, secondo la predetta contrattazione, può essere giustificato il ricorso temporaneo a nuovo personale coincidono con il periodo delle festività natalizie e, partitamente, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio, ovvero, delle festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua.

Si tratta di causali di durata espressamente circoscritta a pochi mesi. Deve ritenersi, dunque, che le stesse siano state pensate dalle parti contrattuali più per legittimare la proroga o il rinnovo di un contratto già in essere piuttosto che per giustificare una prima assunzione a termine.

Ciò dal momento che, come noto, l’individuazione di una causale è, in ogni caso, richiesta solo nel caso in cui la durata del contratto superi il termine legale di durata di 12 mesi.

L’elencazione prevista dalla normativa contrattuale si riferisce, inoltre, ad altre ipotesi in cui le assunzioni a termine non vengano giustificate da esigenze o mansioni di natura intrinsecamente temporanea ma anche permanente.

Si pensi ai:

– processi organizzativi e/o produttivi che richiedono di ridurre l’impatto ambientale;

– nell’ambito del settore terziario avanzato, all’esigenza di reperire personale esercente mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali;

– nel contesto della digitalizzazione, ai casi in cui è necessario sviluppare metodologie e nuove competenze in ambito digitale.

L’elencazione in commento include, inoltre, vari “casi” di natura intrinsecamente temporanea in cui la durata dell’assunzione viene espressamente circoscritta in un intervallo di tempo predeterminato.

E’ il caso di apertura di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni in cui l’assunzione di personale a termine è consentita nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della effettiva apertura ovvero nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti.

La norma prevede, infine, un’ipotesi generale in cui è ammessa l’assunzione di personale a termine in presenza di un incremento temporaneo di attività e, in particolare, a fronte di progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.

Genericità o specificità delle “nuove” causali giustificative – E’ da segnalare che l’art. 71 bis CCNL, oltre ad elencare i “casi” ora riportati, ha fornito una prima lettura di una rilevante questione interpretativa che si è posta all’indomani dell’entrata in vigore della normativa legale vigente.

Come si ricorderà, dall’attuale formulazione dell’art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015, non è dato evincere, con certezza, se le parti individuali, in sede di stipula del contratto di lavoro individuale, siano tenute semplicemente a richiamare i “casi” che legittimano l’apposizione del termine, individuati dalla contrattazione collettiva, ovvero se, in continuità con il passato, la norma sottenda, in ogni caso, all’esistenza, in capo alle parti stipulanti, di un puntuale onere di specificazione della causale mirato ad identificare ragioni puntuali ed aderenti rispetto alle specifiche e concrete esigenze aziendali sottese all’assunzione.

Chiaro è, a tal proposito, che i possibili contrasti ermeneutici che si sono subito presentati sul tema hanno rappresentato fonte non solo di incertezza operativa in sede di elaborazione della clausola appositiva del termine ma anche di contrasto tra le parti individuali soprattutto se, l’onere di specificazione delle causali giustificative del termine troverà, in continuità con orientamenti passati, conferme anche da parte della giurisprudenza.

Malgrado l’obiettiva incertezza interpretativa emersa, una prima risposta ai predetti dubbi è stata fornita proprio dal recente rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

In occasione del recente rinnovo del CCNL, le parti firmatarie hanno, infatti, espressamente attribuito alle parti individuali il compito di “dettagliare specificatamente“, in sede di stipula del contratto a termine, i “casi” dalla stessa individuati quali “causali di legittima apposizione del termine”.

E’ chiaro, dunque, che l’indicazione che emerge dal predetto contratto collettivo sembra andare nella direzione che porta ad assegnare alle parti individuali, in continuità con il passato, un preciso onere di specificazione della causale.

Non vi è chi non veda che tale posizione risulta di non poco conto soprattutto se si tiene a mente il fatto che, in caso di erronea formulazione della causale, è prevista la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Il CCNL prevede, inoltre, che le causali dallo stesso individuate potranno essere utilizzate sia in caso di stipula di un contratto iniziale superiore ai 12 mesi sia in caso di proroga o rinnovo di contratti precedentemente stipulati nei limiti dei 24 mesi complessivi previsti dalla norma legale di fatto equiparando, senza deroghe, le diverse fattispecie. 

L’individuazione di ulteriori causali da parte della contrattazione di secondo livello – Sulla base del richiamo dell’art. 19, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2015, lo stesso articolo 71 bis del CCNL legittima, inoltre, la contrattazione di secondo livello, a: – individuare ulteriori causali, – concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati, – verificare che le opportunità di lavoro individuate possano anche essere finalizzate ad incrementare l’orario dei lavoratori a tempo parziale presenti nelle unità produttive.

Alle parti sociali è demandato espressamente, inoltre, il compito di individuare manifestazioni/fiere/eventi rilevanti che giustifichino il ricorso ad assunzioni di lavoratori a termine per periodi compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi al relativo evento. Tale previsione conferma espressamente, in linea con il dettato normativo, l’attribuzione anche alla contrattazione collettiva territoriale del potere di individuare, in base alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ulteriori ipotesi che possono legittimare il ricorso al contratto a termine. 

a cura di Andrea Consolini

Fonte: Lavorosì – https://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/tipologie-contrattuali/le-causali-del-contratto-a-termine-nel-nuovo-ccnl-del-terziario/

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