“NO RUSSIA” CLAUSE: divieto di riesportare in Russia

Il dodicesimo pacchetto di sanzioni imposto dall’Unione Europea alla Federazione Russa, in seguito all’aggressione militare in Ucraina, introdotto con il Regolamento UE 
n. 2878/2023, ha stabilito ulteriori restrizioni alle esportazioni da Paesi UE finalizzate, tra l’altro, ad evitare triangolazioni con Paesi terzi che consentono di aggirare il divieto di esportare determinate categorie di prodotti in Russia.

È stato in particolare previsto l’obbligo, a decorrere dal 20 marzo 2024, di inserire nei contratti che comportano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di determinati beni in un Paese non UE, del divieto per l’acquirente di riesportare i beni verso la Russia o comunque affinché ne sia fatto uso in Russia.

Il divieto riguarda esclusivamente i contratti che hanno per oggetto la vendita o la fornitura di veicoli aerei o aerospaziali e loro parti, oli idraulici e lubrificanti, pneumatici e
dischi e pastiglie per freni per l’uso in tali veicoli, guarnizioni per freni, antenne e riflettori e relativi componenti, macchine per prove su metalli (durezza, trazione, compressione, 
elasticità, ecc.), strumenti per la misura ed il controllo di liquidi o gas (misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori, ecc.), motori per l’aviazione e loro componenti, turboreattori e loro componenti, turbopropulsori e loro componenti.

Non è escluso, tuttavia, che in ragione dell’evoluzione della situazione geopolitica l’elenco dei prodotti possa variare, anche in aumento.

Il Regolamento obbliga venditore ed acquirente a prevedere nei contratti che regolano i loro rapporti una clausola che contempli un divieto di riesportazione verso la Russia e stabilisca altresì dei rimedi adeguati in caso di violazione di tale divieto. La scelta dei rimedi è rimessa alla volontà delle parti, che generalmente si indirizzeranno verso la previsione della facoltà per il venditore, in caso di inosservanza del divieto da parte dell’acquirente, di risolvere il contratto, o di imporre all’acquirente che viola il divieto di riesportazione una penale monetaria.

È invece espressamente previsto che il venditore debba segnalare all’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’avvenuta violazione della clausola contrattuale da parte dell’acquirente.

Tale divieto di riesportazione non si applica ai contratti che prevedono trasferimenti di beni verso Paesi terzi c.d. “amici” dell’UE (Svizzera, Norvegia, UK, USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda).

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del divieto di riesportazione è prevista una deroga solo essi se sono stati stipulati prima del 19 dicembre 2023: in tal caso il divieto non si applica fino al 20 dicembre 2024, dopodiché sarà necessario aggiornare i contratti prevedendo il divieto di riesportazione. Se invece i contratti sono stati stipulati dopo il 19 dicembre 2023, sin dal 20 marzo 2024 scatta l’obbligo di prevedere il divieto di riesportazione, con conseguente necessità di aggiornare il testo contrattuale.

 

 

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