Lo scorso 5 novembre, il Consiglio dell’Unione Europea ha raggiunto un accordo sul pacchetto ViDA contenente misure per adeguare le norme IVA all’era digitale con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi per le imprese e promuoverne la digitalizzazione, contrastando al contempo le frodi IVA, grazie alla più rapida circolazione delle informazioni sulle operazioni tra gli Stati.
L’accordo riguarda tre atti:
- una proposta di direttiva a modifica della direttiva IVA 2006/112/CE;
- una proposta di regolamento a modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa tra gli stati;
- una proposta del regolamento di esecuzione a i modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativo agli obblighi dichiarativi per taluni regimi IVA.
L’iter legislativo richiederà ancora un passaggio al Parlamento e l’adozione formale da parte del Consiglio dei provvedimenti, prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e quindi della definitiva entrata in vigore.
Nel complesso, le norme riguarderanno i seguenti ambiti:
- Fattura elettronica negli scambi UE di tipo B2B: il Consiglio ha previsto l’obbligatorietà della rendicontazione delle operazioni transfrontaliere in modalità digitale – in tempo reale – mediante fatture elettroniche. Gli Stati membri avranno accesso così ad informazioni tempestive e complete sulle transazioni, che potranno essere utilizzate per combattere le frodi IVA. Il Consiglio ha convenuto che il sistema dell’UE dovrebbe essere operativo nel 2030 e che tutti i sistemi nazionali esistenti dovrebbero diventare interoperabili con il sistema UE entro il 2035.
- L’IVA per l’economia” delle piattaforme: le piattaforme online che promuovono servizi di locazione a breve termine e trasporto passeggeri saranno responsabili della riscossione e del versamento dell’IVA quando i fornitori di tali servizi non vi adempiono (cosiddetto modello del “fornitore presunto“). In tale ambito, le piattaforme raccoglieranno l’IVA dai clienti e la verseranno alle autorità fiscali competenti. È facile immaginare che ciò richiederà la raccolta di dati sulla fiscalità dei prestatori da parte delle piattaforme stesse. Il Consiglio ha deciso di non estendere la disposizione sul “fornitore presunto” a tutti i beni forniti dalle piattaforme online e ai trasferimenti di beni propri. Ha inoltre deciso di non modificare le norme relative alle opere d’arte e agli oggetti d’antiquariato.
- Sportello unico per la registrazione IVA (One-Stop Shop o OSS): verrà esteso l’ambito di applicazione dell’attuale OSS alle vendite al consumatore finale di prodotti quali gas ed energia, effettuate da imprese all’interno di uno Stato membro diverso dal proprio e di prodotti preventivamente trasferiti in deposito nello Stato membro del consumatore per essergli successivamente ceduti. Lo sportello unico OSS, così ampliato, consentirà ad un numero ancora maggiore di imprese di adempiere ai propri obblighi in materia di IVA attraverso un unico portale online, con un’unica amministrazione e in un’unica lingua.
- Estensione del “reverse-charge mechanism”: La responsabilità dell’assolvimento dell’IVA nelle transazioni tra imprese sarà sempre in capo all’acquirente di un bene o di un servizio, quando il fornitore non è stabilito nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta, in base al cosiddetto “meccanismo di inversione contabile”, che diverrà così obbligatorio in tutti gli Stati membri.
A cura del team IVA & Dogane