La proposta di concordato preventivo biennale si risolve in un numero, generato dallo stesso contribuente interessato mediante immissione di una serie di dati in un
apposito software messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate. Si tratta dunque di un atto interamente informatico, che assume una manifestazione esteriore minimale,
apposito software messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate. Si tratta dunque di un atto interamente informatico, che assume una manifestazione esteriore minimale,
peraltro ad impulso del contribuente. La descrizione del suo processo formativo, e quindi la giustificazione del suo esito, non sono rimesse a una motivazione.
La motivazione della proposta non è richiesta dalla normativa che la disciplina. Né, stante la sua estraneità al novero degli atti autonomamente impugnabili, è imposta dall’articolo 7, comma 1, dello Statuto, il quale, per come riformulato dall’articolo 1 del Dlgs 219/2023, confina l’obbligo di motivazione ai soli atti autonomamente impugnabili.
La motivazione della proposta non è richiesta dalla normativa che la disciplina. Né, stante la sua estraneità al novero degli atti autonomamente impugnabili, è imposta dall’articolo 7, comma 1, dello Statuto, il quale, per come riformulato dall’articolo 1 del Dlgs 219/2023, confina l’obbligo di motivazione ai soli atti autonomamente impugnabili.
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