Misure di tutela dei lavoratori nelle operazioni societarie transfrontaliere

1. Premessa

Il D.Lgs. n. 19/2023, attuativo della Direttiva UE n. 2019/2021, disciplina le condizioni, le modalità e le procedure da seguire in caso di operazioni societarie cross-border, effettuate cioè tra società con sede in distinti Stati membri dell’UE.

Per quel che concerne l’impatto di tali operazioni societarie sui rapporti di lavoro, il Decreto fornisce misure di tutela dei lavoratori che si aggiungono a quelle già previste dal nostro ordinamento.

2. Applicazione delle regole civilistiche in materia di trasferimento d’azienda

Come noto, la legislazione italiana prevede una normativa giuslavoristica specifica in caso di operazioni societarie che comportano il mutamento nella titolarità dell’azienda, individuando, da un lato, gli effetti del trasferimento sui rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.) e richiedendo, dall’altro lato, il rispetto di una specifica procedura di informazione e consultazione sindacale, la cui mancata osservanza costituisce condotta antisindacale (art. 47 Legge 428/1990).

Sotto il profilo degli effetti del trasferimento, in linea generale, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Cedente e cessionario sono, inoltre, solidalmente obbligati per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. La contrattazione collettiva applicata dalla società cedente rimane vigente fino alla scadenza, salvo che sia sostituita da altri contratti collettivi applicati dal cessionario.

L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente tra contratti collettivi del medesimo livello ed è, generalmente, preceduta da una fase di armonizzazione.

La procedura di informazione e consultazione sindacale, obbligatoria solo per le aziende che occupano complessivamente più di 15 dipendenti, viene avviata mediante una comunicazione scritta da inviarsi ai sindacati (rsa/rsu o, in mancanza, ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale) almeno 25 giorni del perfezionamento dell’atto da cui deriva il trasferimento o da un accordo vincolante tra le parti, se precedente.

Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, i sindacati tramettono alle aziende la richiesta scritta di esame congiunto.

L’incontro ha carattere informativo e non implica l’obbligo di raggiungere un’intesa.

Se nei 10 giorni successivi all’inizio delle consultazioni non viene raggiunto alcun accordo, l’esame si intende esaurito e le aziende interessate sono libere di procedere.

La descritta procedura sindacale non deve essere seguita nelle ipotesi in cui non si configuri alcun mutamento nella titolarità dell’azienda, come avviene, tra le varie ipotesi, in caso di trasformazione, in cui si verifica esclusivamente un mutamento della forma giuridica della società.

La descritta normativa interna trova applicazione anche in caso di fusioni/scissioni transfrontaliere, in virtù dello specifico rinvio operato dall’art. 40, comma 3, D.lgs. n. 19/2023, inserito nel capo dedicato alla fusione (“Restano fermi gli articoli 2112 del codice civile e 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428”), richiamato dall’art. 42, comma 2, del medesimo decreto con riferimento alla scissione.

Coerentemente, la medesima previsione non è richiamata nell’ambito del capo dedicato alla trasformazione transfrontaliera che, infatti, rinvia, tra gli altri, ai soli primi due commi dell’art. 40 e non anche al terzo.

3. La tutela dei lavoratori nelle operazioni transfrontaliere

3.1 Le procedure di informazione e consultazione

In caso di operazioni transfrontaliere, il Legislatore comunitario ha previsto ulteriori adempimenti di carattere informativo e di consultazione da assolvere direttamente nei confronti dei lavoratori o di loro rappresentanti, essenziali ai fini del rilascio del c.d. “certificato preliminare” attestante la regolarità dell’operazione a livello transnazionale.

Tali adempimenti devono essere assolti non solo in caso di fusione e scissione, ma anche in caso di trasformazione. Ciò risulta coerente con le implicazioni della trasformazione transfrontaliera in cui la società, pur non cambiando la titolarità dell’azienda, muta la legge ad essa applicabile, oltre al suo tipo sociale.

Il momento in cui tali informazioni devono essere rese è calcolato a ritroso dalla data dell’assemblea in cui quest’ultima decide e delibera l’operazione societaria.

a) La relazione dell’organo amministrativo (artt. 21 e 23, comma 1, cui rinviano gli artt. 7, comma 1, e 42, comma 2, D.Lgs. 19/2023)

Almeno 45 giorni prima della decisione dell’assemblea, l’organo amministrativo di ciascuna società coinvolta nella trasformazione/fusione/scissione invia ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza, agli stessi lavoratori, una relazione – destinata anche ai soci – in cui illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione/fusione/scissione transfrontaliera, illustrandone le implicazioni per i lavoratori e per l’attività futura della società.

Nella relazione destinata ai lavoratori sono, in particolare, descritti l’impatto giuridico ed economico della operazione societaria sui rapporti di lavoro ed eventuali modifiche sostanziali alle condizioni di lavoro o all’ubicazione delle attività e sono indicate le misure eventualmente previste per la salvaguardia dell’occupazione e le ricadute dell’operazione su eventuali società controllate.

Quando dalla trasformazione/fusione/scissione risulta una società regolata dalla legge di altro Stato, la relazione deve altresì indicare se la società italiana ha ricevuto, nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto, benefici pubblici o benefici pubblici localizzati, precisandone, in caso positivo, l’entità e i soggetti che li hanno erogati, oltre ad eventuali procedimenti di revoca o decadenza dai benefici avviati.

La relazione non è necessaria quando la società partecipante alla operazione societaria e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo amministrativo.

I rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, i lavoratori stessi esprimono il proprio parere sulla relazione, i cui contenuti sono riferiti all’assemblea.

Se tale parere è ricevuto almeno 5 giorni prima dell’assemblea, lo stesso è allegato alla relazione.

b) Eventuale esame congiunto (art. 40, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 19/2023, cui rinviano gli artt. 7, comma 1, e 42, comma 2, D.Lgs. 19/2023)

Se la società italiana partecipante all’operazione societaria ha impiegato negli ultimi due anni un numero medio mensile di lavoratori pari ad almeno 50 unità o è un’impresa di dimensioni comunitarie, su richiesta scritta dei lavoratori comunicata almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea, la società avvia, nei 5 giorni successivi, l’esame congiunto, che si intende esaurito qualora, decorsi 20 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

La società comunica ai rappresentanti dei lavoratori risposta scritta e motivata al parere redatto dai rappresentanti dei lavoratori e alle richieste e osservazioni formulate durante l’esame congiunto, prima che l’assemblea abbia luogo, e riferiscono all’assemblea.

c) Avviso ai lavoratori su progetto di trasformazione/fusione/scissione (art. 20 D.Lgs. n. 19/2023 cui rinviano gli artt. 7, comma 1, e 42, comma 2, D.Lgs. 19/2023)

Almeno 30 giorni prima della decisione dell’assemblea, il progetto di trasformazione/fusione/scissione  transfrontaliera è depositato nel registro delle imprese del luogo dove hanno sede le società partecipanti all’operazione societaria o pubblicato sul sito interne delle stesse unitamente ad un avviso ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza ai lavoratori stessi – nonché ai soci ed ai creditori – che li informa della facoltà e delle modalità di presentazione di osservazioni al progetto fino a 5 giorni prima della data dell’assemblea. Gli amministratori riferiscono all’assemblea delle osservazioni pervenute.

d) Adempimenti successivi

Decorsi 90 giorni dal deposito del progetto di fusione (o della nota informativa in caso di pubblicazione sul sito internet ex art. 20, comma 3) nel registro delle imprese, la società italiana partecipante alla trasformazione/fusione/scissione transfrontaliera richiede al notaio il rilascio del certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. Alla richiesta sono allegati, tra i vari documenti, la relazione degli amministratori e l’eventuale parere dei rappresentanti dei lavoratori e le eventuali osservazioni al progetto dei lavoratori (art. 29, cui rinviano gli artt. 7, comma 1, e 42, comma 2, D.Lgs. 19/2023)

Entro 30 giorni dal ricevimento dei certificati preliminari e delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione, l’autorità designata dallo Stato membro in cui ha sede la società risultante dalla operazione societaria (in Italia, il notaio) espleta il controllo di legalità sulla attuazione della operazione medesima rilasciandone apposita attestazione (per la trasformazione art. 13 D.Lgs. n. 19/2023; per la fusione art. 33 D.lgs. n. 19/2023; per la scissione art. 47 D.lgs. n.19/2023).

L’atto di trasformazione/fusione/scissione è successivamente depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese con le regole previste per ciascuna operazione (per la trasformazione art. 14 D.Lgs. n. 19/2023; per la fusione art. 34 D.lgs. n. 19/2023; per la scissione art. 48 D.lgs. n.19/2023;).

3.2 Il regime di partecipazione dei lavoratori

La normativa fornisce la disciplina del passaggio dei diritti di partecipazione dei lavoratori presso la società italiana risultante dell’operazione di trasformazione/fusione/scissione (rispettivamente artt. 16, 39 e 50 D.Lgs. n. 19/2023).

Tale disciplina si applica alla presenza di due presupposti alternativi: (i) la società applica un regime di partecipazione dei lavoratori; (ii) la società, pur non rientrando nel regime, ha avuto, nei 6 mesi antecedenti la pubblicazione del progetto, un numero medio di lavoratori pasi a quattro quinti del minimo richiesto per l’attivazione del regime di partecipazione, secondo la legislazione dello Stato membro dalla quale è regolata.

In presenza di tali presupposti, è prevista la salvaguardia dei regimi di partecipazione dei dipendenti riconosciuti dalle aziende coinvolte nell’operazione societaria transnazionale, a meno che non intervengano diversi accordi.

In particolare, il D.lgs. n. 19/2023 prevede che la partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla operazione ed il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti siano disciplinati in base a procedure, criteri e modalità stabiliti in accordi tra le parti stipulanti i CCNL applicati nella medesima società o, in mancanza di tali accordi, dalle disposizioni di riferimento di cui al D.Lgs. 188/2005, Allegato I, Parte III, ai sensi del quale le norme in materia di partecipazione applicate presso le società partecipanti prima dell’operazione continuano ad applicarsi alla società risultante dall’operazione.

L’applicazione del regime di partecipazione già applicato dalle società convolte nell’operazione può avvenire senza negoziazione preliminare o, alternativamente, a seguito della costituzione di una delegazione speciale di negoziazione, previa negoziazione della durata di 6 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi.

La società deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti la propria determinazione di adottare le disposizioni di riferimento ovvero avviare i negoziati preliminari. In ogni caso, la società comunica immediatamente ai lavoratori o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati.

La società risultante dall’operazione garantisce la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di nuove operazioni di trasformazione, fusione e scissioni nazionali, internazionali o transfrontaliere, effettuate nei 4 anni successivi alla data di efficacia dell’operazione transfrontaliera.

 

A cura di: Silvia Lucantoni 

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