Novità in tema di contrasto al finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona

, ,

In data 7 agosto 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il provvedimento di Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF contenente le “Istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220” (di seguito, le “Istruzioni”).

Le Istruzioni sono applicabili a tutti gli intermediari abilitati, ovvero a tutti gli operatori finanziari quali banche, assicurazioni, SIM, SGR e gestori di fondi, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, istituti di pagamento e di moneta elettronica, fondazioni bancarie e fondi pensione, nonché succursali italiane di intermediari abilitati esteri. Sono esclusi dall’ambito applicativo delle nuove norme solo gli intermediari finanziari che operano in Italia in libera prestazione dei servizi.

Esse danno compiuta attuazione al divieto imposto dalla Legge n. 220 del 9 dicembre 2021 di fornire qualunque tipo di supporto finanziario, diretto o indiretto, mediante capitale di rischio e/o di debito, a favore di imprese che svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È vietato anche il supporto finanziario a società che controllano o sono collegate a imprese operanti in tali settori.

Banca d’Italia ha richiesto ai destinatari delle Istruzioni di predisporre idonee procedure operative volte a contrastare il finanziamento delle imprese sopra citate e valutare il rischio di coinvolgimento nel finanziamento delle attività vietate.

Tali procedure dovranno tener conto della tipologia di attività svolta e della dimensione e complessità operativa dell’intermediario interessato, anche alla luce delle attività esercitate da eventuali società controllate, e prevedere l’obbligo di consultare elenchi pubblicamente disponibili delle società che operano nei settori vietati. Nei soli casi in cui il rischio di violazione del divieto sia basso potrà prevedersi altresì l’acquisizione di apposita autocertificazione dalle imprese target.

Si precisa che gli intermediari abilitati dovranno adeguarsi alle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia entro sei mesi dalla data della loro entrata in vigore, ossia entro il prossimo 8 febbraio 2025.

 

 

, ,

Share

Related Articles

Learn how we helped 100 top brands gain success