La Commissione lavoro della Camera dei Deputati sta esaminando delle proposte di legge in tema di orario di lavoro.
Si tratta delle proposte:
- “Disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro”, proposta n. 142 presentata il 13 ottobre 2022 dai Deputati Fratoianni e Mari;
- “Disposizioni sperimentali concernenti la riduzione dell’orario di lavoro mediante accordi definiti nell’ambito della contrattazione collettiva”, proposta n.1000 presentata il 15 marzo 2023 dai Deputati Conte, Carotenuto e altri;
- “Disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro”, proposta n.1505 presentata il 20 ottobre 2023 dai Deputati Scotto, Schlein e altri.
Come risulta già dai titoli, le tre proposte, che pure hanno in comune l’obiettivo della riduzione degli orari di lavoro, sono diverse per vari e non irrilevanti aspetti.
In particolare, la proposta n. 142 si distingue per l’assunzione della legge quale fonte principale di regolazione dell’orario di lavoro, con un ruolo ancillare della contrattazione collettiva.
Già nell’art. 1 della proposta viene previsto: “la presente legge favorisce una modulazione e una riduzione degli orari di lavoro, in modo da giungere , a decorrere dal 1° gennaio 2023, a stabile la durata settimanale legale dell’orario normale dei contratti di lavoro subordinati dei lavoratori pubblici e privati , nonché dei collaboratori di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 in trentaquattro ore effettive a parità di retribuzione, fatti salvi gli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi e individuali di lavoro” (la data del 1° gennaio 2023 dell’anno scorso si giustifica la data di presentazione della proposta).
Fra le altre previsioni della medesima proposta, si segnalano:
- l’istituzione di un “Fondo di incentivazione alla riduzione dell’orario di lavoro”, finalizzato a concedere contributi alai datori di lavoro che adottano l’orario indicato dlla legge (34 ore), sempre che ciò comporti una riduzione dell’orario di almeno il 10 per cento dell’orario applicato in precedenza;
- la rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario;
- una nuova disciplina del lavoro straordinario (fra l’altro, non può superare il limite di 2 ore al giorno e di 6 ore a settimana ed è da remunerare con una maggiorazione contributiva che non inferiore al 40% rispetto alla retribuzione di fatto del lavoro ordinario e al 50% in caso di lavoro festivo o notturno);
- una nuova disciplina del lavoro notturno (fra l’altro, l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore; il lavoro notturno comporta una riduzione della durata del tempo di lavoro settimanale e mensile e una maggiorazione retributiva i cui criteri e modalità sono definiti dai contratti collettivi, anche aziendali).
Diversa è l’impostazione seguita dalla proposta n. 1000.
Al centro di tale proposta, si pongono i “Contratti per la riduzione degli orari di lavoro”, così considerati dalla proposta stessa: “…le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione … l’orario normale di lavoro … può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l’orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4 giornate. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario …”.
L’azione della contrattazione collettiva finalizzata alla riduzione dell’orario è sostenuta prevedendo che, in via sperimentale (per gli anni 2024, 2025, 2026), “… per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell’orario … è concesso ai datori di lavoro l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Formata da un solo articolo, la proposta di legge n. 1505 è anch’essa ispirata ad una logica promozionale della contrattazione collettiva: “Al fine di favorire la sottoscrizione di contratti collettivi tra le imprese e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale finalizzati alla definizione di modelli organizzativi volti a sperimentare la progressiva riduzione dell’orario di lavoro, a parità di salario, anche nella forma di turni su quattro giorni settimanali, la dotazione del Fondo Nuove Competenze… è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2024 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. … Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è concesso, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente cui si applicano i contratti collettivi di cui al comma 1, per la durata della sperimentazione prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata, l’esonero dal versamento dei contributi in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro …”.
A cura del team di Diritto del Lavoro
Fonte: Lavorosì – https://www.lavorosi.it/lavori-parlamentari/camera-dei-deputati/settimana-corta-e-riduzione-dellorario-di-lavoro-le-tre-proposte-di-legge-allesame-del-parla/