Premessa
In data 7 novembre 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge n. 162 del 28 ottobre 2024 recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti», la quale – inter alia – ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle società di investimento semplice (di seguito, anche “SiS”).
Tale tipologia societaria, introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34 – cd. “Decreto Crescita”, costituisce – in ragione della sua struttura ed operatività più snella e semplificata – uno strumento preferenziale per l’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio funzionale all’investimento in PMI italiane e per provvedere alla raccolta del capitale nei confronti degli investitori.
La SiS è altresì uno strumento particolarmente adatto per l’esecuzione di operazioni di investimento in club deal, in quanto oltre a presentare meccanismi di gestione ampiamente flessibili beneficia del trattamento fiscale proprio dei fondi di investimento, ed è quindi sotto questo profilo maggiormente attrattiva sia rispetto alle società per azioni ordinarie sia rispetto alle holding di partecipazioni.
Inquadramento normativo
Il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, anche il “TUF”), definisce la SiS quale “FIA italiano costituito in forma di Sicaf” (cfr. Art. 1, comma 1, lett. i-quater) e contiene altresì specifiche disposizioni volte a disciplinarne le caratteristiche (cfr. Art. 35-undecies).
Alla luce di quanto previsto dal TUF, le SiS:
- hanno per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività (si tratta di un wording ampio e generico, che potrà essere meglio dettagliato nello statuto della SiS);
- non ricorrono alla leva finanziaria;
- godono di specifiche semplificazioni con riferimento:
– al capitale sociale minimo richiesto, pari a €50.000;
– ai titolari di partecipazioni qualificate, che devono rispettare esclusivamente requisiti di onorabilità; - sono autorizzate dalla Banca d’Italia e devono essere dotate di un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione delle SiS stesse e l’osservanza delle disposizioni loro applicabili. È ammessa sia la presenza di una funzione unica di controllo (che può anche esternalizzata) sia la mancata istituzione di una formale funzione unica di controllo laddove un amministratore non esecutivo della SiS sia dotato di specifiche deleghe in materia di controlli;
- mediante lo strumento delle categorie di azioni, i soci fondatori/manager possono beneficiare di specifici diritti di governance (volti a consentire agli stessi il controllo della società) e patrimoniali, incluso il diritto al carried interest;
- possono essere multi-comparto;
- devono stipulare un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale “adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta”;
- in quanto gestori sottosoglia non sono tenuti a esperire presso la Consob le procedure di pre-commercializzazione e commercializzazione previste per i FIA riservati.
Il quadro normativo applicabile alle SiS è stato poi completato dalla Banca d’Italia che, in data 6 luglio 2021, ha pubblicato i propri orientamenti di vigilanza in materia di SiS (di seguito, anche gli “Orientamenti di Vigilanza”). Tali Orientamenti di Vigilanza, sebbene non vincolanti, sono volti a favorire l’uniforme e corretta applicazione della disciplina contenuta nel TUF e costituiscono un utile punto di riferimento per gli operatori del settore.
Novità ex Legge n. 162 del 28 ottobre 2024
Con la citata Legge del 28 ottobre u.s., il Legislatore, allo scopo di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, ha deciso di apportare alcune modifiche alle disposizioni in materia di SiS.
Nell’ambito, quindi, di una serie di interventi volti – come afferma la stessa denominazione del provvedimento – alla “promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative” dal 22 novembre u.s. è stato innalzato ad Euro 50 milioni (dai precedenti 25 milioni) il limite massimo del patrimonio netto delle SiS, oltre il quale è necessario che la Società chieda l’autorizzazione come Sicaf ordinaria.
In quest’ottica, i vantaggi già esistenti concernenti la possibilità di raccogliere capitale dagli investitori per il tramite di una struttura di ridotte dimensioni e complessità, nonché più snella dal punto di vista degli adempimenti regolamentari annessi, sono amplificati, potendo quest’ultima gestire masse finanziarie significativamente maggiori rispetto a quanto precedentemente ammesso.
Conclusioni
In conclusione, la SiS assume oggi quale gestore sottosoglia, sulla base delle disposizioni di cui al Decreto Crescita e delle modifiche di cui alla Legge n. 162 dell’ottobre scorso, caratteri più chiari e, anche grazie alle agevolazioni di cui gode sul piano dei requisiti e oneri, comporta costi connessi all’organizzazione e ai controlli interni più contenuti rispetto ad una Sicaf ordinaria.
L’aumento del limite di patrimonio netto – cui si è prima fatto riferimento – consente di superare alcune diseconomie che si erano verificate in relazione al precedente limite di €25 milioni (ritenuto troppo restrittivo da parte degli operatori di mercato) e rende oggi la SiS uno strumento adatto per la gran parte delle strategie di venture capital e private equity aventi ad oggetto PMI italiane.
Non di meno, l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia – seppur semplificata – costituisce un fattore idoneo a ingenerare fiducia e trasparenza nei confronti degli investitori.