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Telelavoro transfrontaliero: entro il 30 giugno l’opzione per la legislazione previdenziale applicabile anche retroattiva

Il 28 dicembre 2023 l’Italia è entrata a far parte dei Paesi firmatari del Framework agreement predisposto dalla Commissione europea, ed entrato in vigore il 1° luglio 2023, volto a definire una cornice regolamentare per gli aspetti previdenziali del telelavoro transfrontaliero.

L’accordo, conseguenza della forte accelerazione impressa dalla pandemia ai processi di digitalizzazione e flessibilizzazione del mercato del lavoro, prevede,  in deroga agli ordinari criteri di determinazione della legislazione applicabile stabiliti dall’art. 13 del Regolamento UE 883/04, la possibilità di opzione, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, per il mantenimento della posizione previdenziale nel Paese del proprio datore di lavoro se l’attività nel Paese di residenza è svolta in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo.  

In assenza di scelta, la legislazione applicabile è quella dello Stato di residenza se l’attività svolta risulta pari o superiore al 25% del complessivo orario di lavoro.  

Definizione di telelavoro – Il Framework Agreement  fornisce una definizione di telelavoro transfrontaliero inteso come attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo con le seguenti caratteristiche:

  1. viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
  2. si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

Il collegamento informatico con l’infrastruttura azienda è elemento caratterizzante che esclude le attività manuali svolte al di fuori dei locali aziendali o dalla sede di attività.

Ambito di applicazione – L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

Al momento, risultano firmatari del Framework Agreement i seguenti paesi: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera.

Legislazione applicabile – L’Accordo prevede che, su richiesta del lavoratore con il consenso del datore di lavoro, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.  

La facoltà rimessa al soggetto interessato consente la deroga alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile a condizione che: 

  1. non svolgano altre attività in altri Stati;
  2. Stato di residenza e Stato in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro siano entrambi firmatari dell’Accordo;
  3. l’attività di telelavoro sia svolta in base alle previsioni contenute nell’articolo 1, lettera c), dell’Accordo e con tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro.

Iter procedurale – Le richieste devono essere presentate dal datore di lavoro nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato e, dunque, trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

Per l’Italia l’istituzione competente per la gestione delle richieste è l’INPS che ha fornito recentemente, con il mess n. 1072 del 13.03.2024, istruzioni per l’inoltro degli accordi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento UE n. 883/2004, tramite l’applicativo telematico “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in Stati UE, SEE e Svizzera”.

La legislazione applicabile determinata ai sensi della richiesta di deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.

Qualora intervengano cambiamenti nella situazione di fatto che ha dato luogo all’accoglimento della richiesta, il datore di lavoro o il lavoratore devono immediatamente comunicare allo Stato membro di cui si applica la legislazione (Stato in cui ha sede il datore di lavoro) eventuali cambiamenti intervenuti nella situazione di fatto che ha dato luogo all’accoglimento della domanda di deroga. In tale ipotesi detto Stato membro deve rivalutare il caso e, se necessario, procedere al ritiro o alla revoca del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1).

Retroattività della legislazione applicabile – Le richieste di deroga possono essere anche retroattive nel rispetto delle previsioni dell’Accordo che consentono tale eccezione qualora:

  • il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i tre mesi;
  • oppure la richiesta sia presentata entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi. In tale ipotesi per l’Italia le domande retroattive possono riguardare solo periodo successivi al 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore in Italia dell’Accordo).

L’Inps ricorda, inoltre, che per la presentazione della richiesta retroattiva è necessario che «nel periodo oggetto della domanda i contributi di sicurezza sociale siano stati già versati o il lavoratore sia stato altrimenti coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato firmatario in cui il datore di lavoro ha la sua sede legale o il domicilio».

Domande all’ INPS – La richiesta di deroga, presentata in applicazione dell’Accordo, deve essere inoltrata dalle aziende all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera”, specificando che trattasi di “Eccezioni art. 16 Reg. CE 883/2004”  per “Accordo quadro telelavoro” in caso di “Lavoratore subordinato che esercita un attività in più Stati (art. 13, parag. 1)”.

La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore, dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo. 

Fonte: Lavorosì – https://www.lavorosi.it/contribuzione-previdenziale/imponibile-contributivo/telelavoro-transfrontaliero-entro-il-30-giugno-lopzione-per-la-legislazione-previdenziale-appli/

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